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Fidi bancari. Le nuove regole
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Articolo di Redazione
9 luglio 2012 17:01
 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2012 è stato pubblicato il Decreto 30 giugno 2012 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio riguardante la “Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario" o, per dirla in parole semplici, la spesa che farà carico a imprese e famiglie che chiedono affidamenti in banca.
Occorre fare una breve premessa per spiegare come è nata questa norma.
La vicenda è iniziata all’inizio dell’anno col Decreto Legge 1/2012 conv. con Legge 24 marzo 2012 n. 27 (conosciuto anche come “Decreto sulle liberalizzazioni”) che, all'articolo 27-bis, aveva stabilito in relazione ai contratti bancari la nullità di tutte le clausole comunque denominate che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo o a fronte di sconfinamenti.
Questa norma, abolendo ogni tipo di commissione, aveva l'effetto di restringere al solo tasso di interesse tutta la spesa che il cliente avrebbe dovuto pagare alla banca per la concessione e l'utilizzo del fido o dello sconfinamento.
È evidente quale vantaggio ne avrebbe tratto la trasparenza e la concorrenza; il paragone fra le offerte delle varie banche sarebbe stato immediato bastando, per l’appunto, confrontare il solo tasso applicato. Anche ammesso che, a seguito della innovazione, l’interesse applicato alle aperture di credito potesse aumentare, la sua misura sarebbe comunque stata chiara, immediatamente rappresentativa del carico imposto al cliente e non camuffata dietro molteplici, opache e manovrabili voci di spesa.
Con una decisa protesta nei confronti di questa norma i vertici dell’ABI – Associazione Bancaria Italiana - ne hanno ottenuto una modifica di notevole portata a proprio vantaggio.
Al posto della preesistente norma si è introdotto, nel Testo Unico Bancario, il nuovo articolo 117 bis con la previsione che sulle aperture di credito, oltre al tasso d'interesse, può essere applicata anche una commissione onnicomprensiva nella misura massima dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione. Quanto, invece, agli sconfinamenti, sempre in aggiunta al tasso di interesse, potrà essere applicata la cosiddetta commissione di istruttoria veloce che sarà pari a zero per i consumatori che abbiano ecceduto dal fido per una somma inferiore a € 500 e per un tempo pari o inferiore a sette giorni. Va tenuto presente che il beneficio non potrà ottenersi più di una volta a trimestre.
La preesistente nullità è stata ridotta alla sola ipotesi in cui gli intermediari non rispettino le disposizioni emanate, in argomento, da parte del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e cioè il decreto di cui ci stiamo occupando.
Si può senz’altro dire che è stato, indubbiamente, fatto un passo indietro rispetto alle intenzioni e la critica riguarda sia la commissione di istruttoria veloce che la commissione onnicomprensiva anche se sarà quest’ultima a pesare di più su consumatori e imprese realizzando effetti distorsivi ed ingiusti.
La trasparenza, intesa nel senso della immediata percepibilità e confrontabilità dei costi del servizio del credito (il credito effettivamente utilizzato) diminuisce, e di molto, per la difficoltà di ridurre a valore unitario variabili non direttamente comparabili e che possono essere manovrate dalla banca in modi che saranno tutti da scoprire. E’ evidente che anche un tasso di interesse basso può dar luogo ad un costo del credito alto se viene applicato il massimo della commissione.
Inoltre la misura della commissione - lo 0,5% trimestrale vale a dire più del 2% l'anno se dovesse essere applicata nei massimi - risulta estremamente pesante. Basti pensare che, proprio in questi giorni, la Banca centrale europea ha abbassato il tasso allo 0,75%.
Si aggiunga che il cliente non ha modo di sfuggire al pagamento dell’onere perchè la commissione in questione deve essere corrisposta per il solo fatto dell'avvenuta "messa a disposizione" anche se non è stato prelevato un centesimo. Come dicevamo si genera un effetto distorsivo perchè, quanto più sono piccoli gli utilizzi in rapporto ad un affidamento, tanto più i loro costi lievitano a livelli alti.
Come Associazione, ci riserviamo di approfondire i vari aspetti di questo decreto in base alla casistica che ci sottoporranno i nostri associati che potranno contattarci con le modalità che troveranno nel sito web per consulenza e assistenza tenendo presente che i contratti pendenti potranno proseguire con le modalità attualmente in essere fino al 1° ottobre prossimo, dopo di che dovranno adeguarsi alla nuova normativa. Ad ogni modo sarà opportuno che, fin d’ora, gli interessati tengano gli occhi ben aperti sui loro contratti di fido con particolare riferimento alle comunicazioni relative a questi ultimi che gli arriveranno dalla banca.

 
 
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