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Nuove regole su denaro contante e titoli al portatore
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Articolo di Marianna D'Alessandro
23 settembre 2011 15:34
 
Con l’emanazione del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 sono state apportate modifiche alle disposizioni sulla circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore, di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, la soglia di 5.000 euro è stata abbassata a 2.500 euro.
Pertanto, a partire dal 13 agosto 2011:
  • è consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solo quando il valore oggetto di trasferimento è inferiore a € 2.500,00. Non sono consentiti trasferimenti, di importi inferiori alla citata soglia, quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge
  • è consentita l'emissione di assegni bancari e postali in forma libera per import inferiori a € 2.500,00. Si conferma che il rilascio di carnet di assegni in forma libera è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di € 1,5 per singolo modulo di assegno
  • il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a € 2.500,00. I libretti che eccedono tale somma dovranno essere ricondotti al limite stabilito entro il 30 settembre 2011.
Le sanzioni amministrative applicate in caso di violazione delle disposizioni di legge partono da un minimo di € 3.000,00 a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. A partire da questa soglia la sanzione applicata è compresa tra l'1% e il 40% dell'importo trasferito, con il limite percentuale inferiore (fatto salvo l'ammontare di € 3000,00) che varia a seconda della violazione e dell'importo (ad esempio per un libretto al portatore con saldo di € 50.000,00 la sanzione minima a carico del possessore è di € 10.000,00- pari al 20%).
 
 
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