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Il "punto" legale sulla vicenda "4you"
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Articolo di Rosanna Cafaro
25 marzo 2003 0:00
 
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Premessa a cura dell'Aduc
Molti lettori ci hanno chiesto quali sono i margini per un'azione legale da intraprendere per la vicenda "4you".

Ci sembra che due articoli, uno del Testo Unico della Finanza ed uno del regolamento CONSOB 11522, siano in palese contrasto con il proposto "piano finanziario".

Per quanto riguarda il Testo Unico della Finanza, l'articolo 21 dice:
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

E' palese per chiunque legga il contratto, che questo "piano finanziario" proposto non e' ne' trasparente ne' corretto ma -soprattutto- non e' nell'interesse dei clienti.

L'articolo 26 del Regolamento 1522 della CONSOB dice:
1. Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrita' del mercato mobiliare:
a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;
b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;
c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;
d) eseguono con tempestivita' le disposizioni loro impartite dagli investitori;
e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonche' dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire;
f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore.

Si puo' documentare che questo prodotto, in ogni condizione di mercato ragionevolmente prevedibile, costituiva un eccesso di costi per le finalita' che si proponeva in quanto strutturando il prodotto nella maniera tradizionale si otteneva una diminuzione dei rischi per il cliente ed una diminuzione dei costi. In sostanza, al fine di costituire un capitale a scadenza, anche a scopi previdenziali (il che costituisce un'aggravante) non vi era necessita' di inserire il finanziamento che non costituisce nessun vantaggio aggiuntivo. Di conseguenza, l'aver inserito il finanziamento, con quelle modalita', costituisce di per se' una violazione dei due articoli sopra citati.
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Per fare il punto della situazione abbiamo chiesto all'avv. Rosanna Cafaro del Foro di Lecce (sede della Banca 121 PF, ideatrice del prodotto) di indicare un parere di massima sui profili legali della vicenda.

Il My Way della ex Banca 121 Spa, poi ribattezzato 4You dalla banca 121 Promozione Finanziaria e dal gruppo Monte dei Paschi di Siena e' un prodotto, presentato come "Piano Finanziario" e che, nelle linee generali, si compone di:
a) concessione di un finanziamento rimborsabile in anni 15-30 a mezzo rate mensili costanti, che comporta l'immediata segnalazione in Centrale Rischi (circostanza, pero', sottaciuta dalla Banca al momento della sottoscrizione);
b) acquisto, la custodia e la gestione di obbligazioni e quote del fondo comune azionario
c) la costituzione in garanzia dei titoli sub b) a fronte dei due finanziamenti sub a);
d) apertura di un conto corrente finalizzato al regolamento delle partite di dare e avere derivanti dalle altre richiamate operazioni.

L'attento esame della proposta contrattuale di adesione ai prodotti "My Way"/"4You" (sempre denominati "Piano Finanziario") ha rivelato la scarsa trasparenza e chiarezza delle informazioni fornite dalla Banca 121 PF e dal Gruppo MPS sulle operazioni finanziarie proposte.
L'obbligatoria informazione dei Clienti e' risultata poco completa e poco chiara, in assoluto spregio alla vigente normativa, che disciplina l'attivita' degli intermediari finanziari e le operazioni finanziarie e bancarie, in genere.
Risulta evidente la lesione della tutela dell'affidamento e della tutela dell'integrita' dei mercati, visto che Banca 121 PF e MPS, hanno proposto ad una moltitudine eterogenea di Clienti un'operazione finanziaria ad elevata rischiosita', presentandola in modo da creare alcune apparenze, puntando molto sulla fiducia dell'Utente nella propria Banca e ingenerando una serie di errori, di cui la proponente si e' giovata : non vi e' chi non intraveda la componente dolosa (ai sensi dell'art.1439 c.c.) di tale comportamento contrattuale della banca.
Non si puo' credere, infatti, che l'Utente/sottoscrittore "qualsiasi" -il quidam da manuale, per intendersi- possa davvero aver avuta chiara la valenza e la portata di un'operazione in costante conflitto di interessi, o che abbia ben compreso il significato del "contratto con se stesso", ex art.1395 c.c., che compare in una delle ingarbugliate clausole della proposta di adesione sottoscritta; o che abbia pienamente valutato l'impegno del conferimento alla Banca di un mandato irrevocabile di firma sugli strumenti finanziari, che ha impedito di fatto al sottoscrittore/investitore ogni e qualsiasi possibilita' di sindacare le scelte di investimento, operate dall'intermediario, e di intervenire in proposito.
E, tanto meno, al fiducioso Cliente della Banca puo' essere stata chiara la elaborata formula matematica di calcolo, che avrebbe, invece, dovuto chiarire i costi dell'eventuale estinzione anticipata del finanziamento.
Non solo. Ma nella proposta contrattuale fa assolutamente difetto l'esatta, chiara e corretta indicazione di spese, compensi ed oneri del presunto "investimento", in capo al sottoscrittore.
In sostanza, la proposta di adesione al Piano Finanziario (un mutuo a 15-30 anni, di fatto) "My Way" o "4You" pare inficiata da numerose clausole vessatorie, che per valenza, frequenza e portata, potrebbero anche determinare l'inefficacia dell'intera pattuizione.
Una via d'uscita per il sottoscrittore potrebbe essere quella di un'azione legale, innanzi al giudice ordinario, che miri alla risoluzione anticipata del contratto e ad eventuali richieste di ristoro dei danni subiti.
Pero', vi e' da chiarire che nelle lunghissime more del giudizio ordinario il sottoscrittore non puo' sospendere il pagamento delle rate mensili del "Piano Finanziario", ancora dovute alla Banca, a pena di divenire inadempiente verso la stessa, abilitandone un'azione forzata di recupero del credito, con tutte le immaginabili e spiacevolissime conseguenze: dal mancato pagamento delle rate, la Banca si troverebbe ben servita (viste anche le pattuizioni contenute nella proposta di adesione) e potrebbe in tempi brevissimi aggredire il patrimonio del Cliente moroso.
Tuttavia, pare non manchino le possibili soluzioni tecnico/matematico/finanziarie, che un costituendo e foltissimo Comitato autonomo di sottoscrittori potrebbe proporre a Banca 121 PF e a Gruppo MPS, risolvendo in sede di conciliazione stragiudiziale professionale l'insorgenda lite, bonariamente ed in tempi piu' brevi di quelli di un giudizio civile.
In buona sostanza, a sommesso parere di chi scrive, nel caso di specie, andrebbe senz'altro esperito previamente un indolore, rapidissimo e poco costoso, quanto "elegante", tentativo di soluzione transattiva generalizzata, almeno per poter poi, in caso di fallimento dell'iniziativa, adire senza alcuno scrupolo le ulteriori vie legali possibili.
 
 
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