Le polizze vite sono impignorabili come previsto
dall'art.1923 fatto salvo il diritto del creditore secondo
l'art.2901 e ss.
La materia e ben regolata e spetta al creditore dimostrare
il pregiudizio.
Se evitiamo di incoraggiare i potenziali bancarottieri, la
norma mi sembra equilibrata ed utilizzabile lecitamente per
mettere al riparo un capitale
29 dicembre 2010 15:40 - macheneso
Mica c'è solo il caso dell'imprenditore, esistono anche le
revocatorie ordinarie e questa cosa c'è anche scritta nella
risposta al lettore.
Chi crede di mettersi al sicuro con le polizze è sempre
fuori strada.
28 dicembre 2010 14:35 - Mirmidone
Le polizze vita, ai sensi dell'art. 1923 del CC,sono
impignorabili ed insequestrabili oltre a non essere soggette
a tasse di successione. Le stesse Sezioni Unite della
Cassazione, con la sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008, hanno
risolto il contrasto giurisprudenziale (tra Cass. n. 8676/00
e le precedenti Cass. nn. 1811/65; 2802/72; 11975/99).
E' vero che esiste la revocatoria ma che ha una durata di 2
anni dalla sentenza. Quindi, qualunque contratto stipulato
antecedentemente tali termini, si intende non rescindibile
né attaccabile dal curatore per acquisirlo all'asse
fallimentare.
Altro discorso, invece, quello che riguarda le c.d. "index
linked", ritenute sequestrabili e pignorabili dal Tribunale
di Parma con la sentenza n. 1107 del 10 agosto 2010 il
Tribunale di Parma.
Credo tuttavia che il lettore non sia un imprenditore
sull'orlo del fallimento (se così fosse si adopererebbe in
ben altri modi per tutelare la propria liquidità) ma
semplicemente una persona desiderosa di sicurezza, che solo
le polizze vita possono offrire. Le condizioni da tenere in
considerazione sono:
1) se si tratta di un investimento in una Gestione separata
assicurativa (perciò non soggetta alla fallibilità,
rischio congenito alle obbligazioni e alle azioni);
2) se è stabilito un minimo garantito;
3) se è stabilita la capitalizzazione degli interessi (tra
l'altro soggetti a una tassazione del 12,5% invece del 27%);
4) se il il rendimento della Gestione stessa possa essere
soddisfacente.
Che il lettore valuti due elementi del contratto, spesso
motivo di inopportunità finanziaria, ossia il caricamento e
le penalizzazioni di riscatto anticipato (sempre che vi
siano dei vincoli temporali). Solitamente, banalizzando un
po', quando si naviga nel mare grande tali costi sono assai
ridotti e comunque possono essere visti come un "rischio
calcolato" qualora si presentasse la necessità di un
disinvestimento. Quest'ultimo aspetto è parimenti molto
importante: il rischio di disinvestire per un bisogno di
liquidità non è possibile calcolarlo infatti nel caso di
obbligazioni e di titoli di Stato a lungo termine, se l'ente
emittente ha successivamente posto sul mercato dei titoli
con un rendimento superiore a quello di cui è titolare il
risparmiatore, questi sarà costretto a vendere i propri
titoli a un valore inferiore a quello nominale, rischiando
una perdita anche superiore alla penalizzazione prestabilita
oggettivamente dal contratto assicurativo.
Per concludere, al risparmiatore che cerca un basso rischio,
le polizze vita sono per antonomasia il prodotto verso cui
orientarsi: il lavoro più complesso è individuare il
contratto più adatto alle sue esigenze, ma qui non posso
che lasciare l'onere al proprio consulente di fiducia.