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29 dicembre 2010 20:21 - lucki
Le polizze vite sono impignorabili come previsto dall'art.1923 fatto salvo il diritto del creditore secondo l'art.2901 e ss.
La materia e ben regolata e spetta al creditore dimostrare il pregiudizio.
Se evitiamo di incoraggiare i potenziali bancarottieri, la norma mi sembra equilibrata ed utilizzabile lecitamente per mettere al riparo un capitale
29 dicembre 2010 15:40 - macheneso
Mica c'è solo il caso dell'imprenditore, esistono anche le revocatorie ordinarie e questa cosa c'è anche scritta nella risposta al lettore.

Chi crede di mettersi al sicuro con le polizze è sempre fuori strada.
28 dicembre 2010 14:35 - Mirmidone
Le polizze vita, ai sensi dell'art. 1923 del CC,sono impignorabili ed insequestrabili oltre a non essere soggette a tasse di successione. Le stesse Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale (tra Cass. n. 8676/00 e le precedenti Cass. nn. 1811/65; 2802/72; 11975/99).

E' vero che esiste la revocatoria ma che ha una durata di 2 anni dalla sentenza. Quindi, qualunque contratto stipulato antecedentemente tali termini, si intende non rescindibile né attaccabile dal curatore per acquisirlo all'asse fallimentare.

Altro discorso, invece, quello che riguarda le c.d. "index linked", ritenute sequestrabili e pignorabili dal Tribunale di Parma con la sentenza n. 1107 del 10 agosto 2010 il Tribunale di Parma.

Credo tuttavia che il lettore non sia un imprenditore sull'orlo del fallimento (se così fosse si adopererebbe in ben altri modi per tutelare la propria liquidità) ma semplicemente una persona desiderosa di sicurezza, che solo le polizze vita possono offrire. Le condizioni da tenere in considerazione sono:

1) se si tratta di un investimento in una Gestione separata assicurativa (perciò non soggetta alla fallibilità, rischio congenito alle obbligazioni e alle azioni);

2) se è stabilito un minimo garantito;

3) se è stabilita la capitalizzazione degli interessi (tra l'altro soggetti a una tassazione del 12,5% invece del 27%);

4) se il il rendimento della Gestione stessa possa essere soddisfacente.

Che il lettore valuti due elementi del contratto, spesso motivo di inopportunità finanziaria, ossia il caricamento e le penalizzazioni di riscatto anticipato (sempre che vi siano dei vincoli temporali). Solitamente, banalizzando un po', quando si naviga nel mare grande tali costi sono assai ridotti e comunque possono essere visti come un "rischio calcolato" qualora si presentasse la necessità di un disinvestimento. Quest'ultimo aspetto è parimenti molto importante: il rischio di disinvestire per un bisogno di liquidità non è possibile calcolarlo infatti nel caso di obbligazioni e di titoli di Stato a lungo termine, se l'ente emittente ha successivamente posto sul mercato dei titoli con un rendimento superiore a quello di cui è titolare il risparmiatore, questi sarà costretto a vendere i propri titoli a un valore inferiore a quello nominale, rischiando una perdita anche superiore alla penalizzazione prestabilita oggettivamente dal contratto assicurativo.

Per concludere, al risparmiatore che cerca un basso rischio, le polizze vita sono per antonomasia il prodotto verso cui orientarsi: il lavoro più complesso è individuare il contratto più adatto alle sue esigenze, ma qui non posso che lasciare l'onere al proprio consulente di fiducia.
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