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3 ottobre 2015 15:19 - massimiliano8655
Mi preme aggiungere che la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 25033 del 22 giugno 2012 ha stabilito che il creditore il quale tempesti di telefonate il debitore per indurlo ad adempiere, rischia la condanna per molestie o disturbo delle persone, reato punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. Quindi occorrerà presentare un atto di denuncia-querela dopo una idonea documentazione delle molestie.
Aggiungerei che documentando il proprio stato di ansia e paura ( a mezzo di certificati medici ecc.) determinato dalla petulanza con la quale la società di credito pretende di recuperare il credito, la società ed il dipendente che agisce rischiano una condanna per il gravissimo delitto di atti persecutori (stalking) che punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
In quest'ultimo caso, dopo una idonea documentazione delle molestie reiterante (sono sufficienti tre telefonate, mail ecc.) nonché del perdurante e grave stato di ansia o di paura determinato dalle molestie ovvero della conseguente necessità di alterare le proprie abitudini di vita ( ad esempio cambiando il numero di telefono al fine di evitare i ripetuti contatti persecutori), si può presentare una denuncia-querela ovvero, ancora prima, chiedere al questore un ammonimento ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 aprile 2009, n. 38.
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