Mi preme aggiungere che la Corte di Cassazione penale con la
sentenza n. 25033 del 22 giugno 2012 ha stabilito che il
creditore il quale tempesti di telefonate il debitore per
indurlo ad adempiere, rischia la condanna per molestie o
disturbo delle persone, reato punito con l'arresto fino a
sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. Quindi occorrerà
presentare un atto di denuncia-querela dopo una idonea
documentazione delle molestie.
Aggiungerei che documentando il proprio stato di ansia e
paura ( a mezzo di certificati medici ecc.) determinato
dalla petulanza con la quale la società di credito pretende
di recuperare il credito, la società ed il dipendente che
agisce rischiano una condanna per il gravissimo delitto di
atti persecutori (stalking) che punisce con la reclusione da
sei mesi a cinque anni.
In quest'ultimo caso, dopo una idonea documentazione delle
molestie reiterante (sono sufficienti tre telefonate, mail
ecc.) nonché del perdurante e grave stato di ansia o di
paura determinato dalle molestie ovvero della conseguente
necessità di alterare le proprie abitudini di vita ( ad
esempio cambiando il numero di telefono al fine di evitare i
ripetuti contatti persecutori), si può presentare una
denuncia-querela ovvero, ancora prima, chiedere al questore
un ammonimento ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 aprile
2009, n. 38.