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L' 'efficiente' svolgimento dei servizi di Banca Monte dei Paschi di Siena...
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Editoriale di Alessandro Pedone
6 luglio 2016 16:28
 
 Sono giorni molto difficili per Banca Monte dei Paschi di Siena che sta scontando una parte dei danni causati dalla gestione scellerata dei primi anni 2000.
Era l'epoca di Vincenzo De Bustis (unico caso nel quale il capo della banca acquisita diventa capo della banca acquirente) e delle folli acquisizioni, di Banca del Salento prima e -con la successiva gestione- Antonveneta poi (ad un prezzo che già allora appariva scellerato figurarsi oggi).
Vogliamo raccontare un episodio, apparentemente piccolo, che in parte ci riguarda, dal quale si comprende molto bene lo spirito che evidentemente permeava la cultura aziendale.
Non vogliamo accanirci in particolare contro Banca MPS, anche perché nelle altre banche le cose non vanno poi diversamente, ma questo episodio, a nostro avviso gustoso, riguarda proprio Banca MPS.

Siamo nei primi anni del 2000 ed il Gruppo Banca 121 propone dei piani finanziari a dir poco ingannevoli che spacciano per piani previdenziali dei mutui di scopo nei quali la banca guadagna prima dagli interessi e poi dalla vendita di propri fondi comuni e proprie obbligazioni (a prezzi esagerati) con le quali non solo fa guadagni pazzeschi sulla pelle dei risparmiatori, ma addirittura si autofinanzia rendendo il mutuo una partita di giro.
Un'operazione semplicemente inqualificabile (1).
Noi dell'Aduc, resici conto della porcheria dei prodotti (perdonateci il francesismo, ma non troviamo proprio nessun termine più adeguato) iniziamo a fare tutto quanto è in nostro potere (scioperi della fame compresi) per sollevare l'attenzione dei media e dell'autorità di vigilanza.
Con la dovuta lentezza, la Consob, nel 2005, irroga le sanzioni alla Banca MPS eccependo la violazione di tutta una serie di norme del Testo Unico della Finanza (TUF) fra le quali l'articolo 21.
Questo articolo del Testo Unico della Finanza è una specie di “faro” che prescrive i comportamenti generali degli intermediari finanziari. Si parla di comportarsi con: “diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”.
Uno dei passaggi che la Consob aveva contestato a Banca MPS era l'obbligo di: “assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.”
La Banca ricorre in appello, a tutela dei suoi massimi vertici di allora, ed arriva fino in Cassazione, massimo grado di giudizio.
Qui, i difensori della banca fanno realmente un “capolavoro” (si fa per dire) che si può leggere, testualmente, nelle motivazioni della sentenza di Cassazione n.7063/2014.
Nel difendere i vertici di allora della Banca, gli avvocati del Monte dei Paschi di Siena hanno avuto la spudoratezza di sostenere davanti alla Cassazione la tesi in base alla quale il concetto di “efficiente svolgimento dei servizi” non era da intendersi alla luce dell'obbligo di comportarsi con “diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti” bensì in senso “aziendalistico” ovvero, parole loro, nel senso di: “procedure atte a garantire all’impresa il maggior profitto possibile”.
Hanno proprio scritto così! Hanno avuto il coraggio di scrivere che il servizio è efficiente – secondo gli avvocati che difendevano i vertici della banca - se è in grado di garantire all'azienda “il maggior profitto possibile!”
Se non ci fosse da piangere, una difesa del genere sarebbe doppiamente comica. In primo luogo perché, alla luce di tutto ciò che è successo negli anni successivi, tutto si può affermare fuorché che quei dirigenti siano stati “efficienti” nel senso di garantire all'impresa, non dico il maggior profitto possibile, ma almeno un profitto in linea con quello della media degli altri istituti di credito.
Secondariamente, andare a sostenere che un impianto normativo teoricamente nato a tutela del risparmiatore e dell'integrità del mercato debba prescrivere di “massimizzare il profitto dell'impresa” è una tesi talmente lunare che può venire in mente solo in un contesto nel quale si ritiene che il profitto è realmente il metro di misura di ogni cosa.

Note:
(1) Nel in più occasioni, successivamente, la cassazione ha avuto modo di esprimersi nel merito del contratto, ritenendolo addirittura “non meritevole di tutela giuridica”. Cass. 30 settembre 2015, n. 19559; di Cass. 10 novembre 2015, n. 22950; di Cass. 15 febbraio 2016, n. 2900; di 29 febbraio 2016, n. 3949 
 
 
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