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Bonifico a beneficiario errato
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Lettera 
5 febbraio 2016 0:00
 
Ho inviato un bonifico ad un destinatario errato. Mi spiego meglio: le coordinate Iban erano quelle giuste della persona cui dovevo pagare una fattura, ma nel campo beneficiario ho inserito sbadatamente il nome di un'altra persona. Il bonifico è regolamente giunto a destinazione, per fortuna, ma vi chiedo se la banca non avrebbe dovuto avvisarmi della non corrispondenza tra il nome abbinato all'Iban e nome da me inserito.
Cosa sarebbe accaduto se avessi commesso l'errore opposto, vale a dire nome beneficiario giusto ma coordinate Iban di una terza persona? Il bonifico sarebbe giunto a quest'ultima?
Marco, da Roma

Risposta:
Esatto, sarebbe giunto al nome abbinato alle coordinate Iban.
L'articolo 24 del Decreto legislativo 11 del 27 gennaio 2010, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno prevede che se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
L'identificativo unico è un codice che identifica l’utilizzatore di servizi di pagamento o il suo conto oppure entrambi.
Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.
Se la banca utilizza le coordinate Iban fonite dal cliente, quindi, non ha responsabilità.
Diversa la situazione riguardo l'arrivo del bonifico sul conto errato. La banca di arrivo, infatti, deve per forza di cose accorgersi che il nominativo del beneficiario non corrisponde al conto corrente identificato mediante le coordinate Iban. L'anomalia avrebbe quindi dovuto far sorgere una richiesta di informazioni alla banca di partenza, che in tal modo avrebbe avvisato il cliente.
La banca di arrivo, però, può al massimo essere considerata negligente ai sensi del secondo comma dell'articolo 1227 del Codice Civile perché avrebbe potuto attivarsi per rilevare la suddetta difformità ed evitare (o limitare) le conseguenze dannose. Un simile ragionamento viene spesso seguito nei pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario che, in via equitativa, stabilisce in genere un risarcimento pari alla metà dell'importo del bonifico.
Sussiste anche l'ovvio indebito arricchimento da parte di chi si vede arrivare la somma sul conto senza motivazione.
 
 
 
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