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Buono postale fruttifero emesso da poste italiane spa il 15/05/1984
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Lettera 
1 dicembre 2008 0:00
 
Abbiamo contestato a Poste Italiane S.p.A. la simulazione del valore del buono di cui all'oggetto ricevendo risposta negativa dal loro ufficio reclami.
il buono fruttifero postale del valore di lire 500.000,00 emesso in data 15/05/1984, esente da ritenuta fiscale, a tergo riporta esattamente l'importo maturato anno per anno nonche' gli importo a scadere al 20° anno e al 30° anno:
- dal 15/05/1984 al 31/12/2004 lire 6.665.251 (euro 3.442,31)
- dal 31/12/2004 al 31/12/2014 lire 17.329.651 (euro 8.950,02) lire 177.740 ogni bimestre dal 20° al 30° anno
Appare evidente che il calcolo scaturito dalla loro simulazione, pari a euro 4.082,52 per scadenza naturale del buono al 30° anno, e' palesemente inferiore ed errato rispetto a quanto contrattualmente stipulato il 15/05/1984.
a tal proposito, recentemente, la corte di cassazione, sez. unite, n. 13979 del 15/06/2007 ha affermato che per i buoni fruttiferi valgono gli interessi indicati nelle condizioni comunicate da Poste ai risparmiatori nel momento in cui vengono sottoscritti.
La loro risposta e' stata che i buoni della serie "O" risultano disciplinati dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di Bancoposta e di telecomunicazioni (codice postale) approvato con DPR 29/03/73 nr 156., laddove prevedeva che le variazioni del saggio di interesse sui buoni postali fruttiferi avevano effetto sui Buoni di nuova emissione e potevano essere estese alle serie precedenti.
ai sensi del D.M. del 13/06/1986 (pubblicato sulla G.U. n 148 del 28/06/1986) veniva istituita la nuova serie "Q" e tutti i buoni delle serie precedenti (tra cui il mio) si consideravano come rimborsati e dal 31/12/1986 veniva riconvertito con i nuovi tassi stabiliti, ovviamente molto inferiori ai precedenti.
ma possono essere variati in maniera peggiorativa in questo modo i tassi di un buono da loro emesso con dicitura "non cedibile e pagabile con gli interessi maturati giusta la tabella a tergo?
Andrea, da Milano (MI)

Risposta:
La sentenza della Cassazione che cita si riferisce ad un'altra casistica: c'era stato un errore dell'ufficio postale, che aveva usato un certificato di una serie precedente a quella in vigore in quel momento. Purtroppo sul caso dei buoni postali col tasso modificato nel 1986 sono stati fatti mille tentativi, anche in sede di Corte Costituzionale, ma tutti falliti:
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