testata ADUC
Esecuzione degli ordini
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
5 novembre 2004 0:00
 
Gradirei cortesemente essere informato su come devo comportarmi con il promotore finanziario/private banker che utilizzo, quando questi non esegue gli ordini di trading che gli trasmetto. Dopo alcune esperienze negative per ordini passati telefonicamente, negli ultimi casi ho provveduto ad inviare anche una mail. E' perseguibile civilmente chiedendo un risarcimento danni a lui ed eventualmente alla Banca per la quale lavora? Ringraziando porgo cordiali saluti.
Enrico, da Milano

Risposta:
Il servizio di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini e' regolamentato dal Regolamento Consob 11522 artt. 32 e 33.
Art. 32 (Negoziazione)
1. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, gli intermediari autorizzati eseguono gli ordini rispettando la priorita' di tempo nella loro ricezione.
2. Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere prontamente comunicato all'investitore.
Art. 33 (Ricezione e trasmissione di ordini) 1. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini gli intermediari autorizzati trasmettono tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nonche' a intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei paesi d'origine alla prestazione dei servizi di negoziazione o collocamento.
[...] 5. Il rifiuto di trasmettere un ordine deve essere immediatamente comunicato all'investitore.
------
E' evidente che vi deve essere una prova della trasmissione dell'ordine. In caso di ordine telefonico lo stesso deve essere registrato su supporto magnetico. In caso di ordine via fax, e' buona norma farsi mandare un fax per conferma di ricezione. Se vi e' la prova della trasmissione di un ordine e l'intermediario non lo ha eseguito prontamente, l'eventuale danno deve essere risarcito. Naturalmente se l'intermediario trasmette l'ordine nel mercato e lo stesso non viene eseguito per mancanza di controparte, questa non e' responsabilita' dell'intermediario.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS