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Imposta di bollo sui Buoni Fruttiferi Postali
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Lettera 
11 marzo 2017 0:00
 
È esatto che l'imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali si applica solo a quelli in scadenza e per valori superiori a € 5.000,00?
Nel qual caso abbiamo il paradosso che se cambio il buono prima della scadenza non vedo intaccato il capitale, mentre se aspetto la scadenza, visti gli esigui interessi, tra ritenute ed imposta di bollo riceverò un importo inferiore a quello sottoscritto.

Risposta:
Il prelievo del bollo avviene al momento del riscatto ma il calcolo è annuale, quindi non si scappa uscendo prima della scadenza. Il bollo si calcola sul valore nominale ma la verifica dell'esenzione viene invece effettuata considerando il valore di rimborso, compresi quindi gli interessi maturati. L'imposta viene determinata al 31 dicembre di ogni anno, prendendo in considerazione l'intero ammontare detenuto in buoni eccezion fatta per quelli cartacei sottoscritti fino al 2008. L'imposta dovuta viene accantonata per ciascun anno. Al momento della scadenza di ciascun titolo e della annotazione del relativo importo sul libretto o sul conto corrente postale, l'imposta di bollo viene proporzionalmente applicata per ciascuno di essi e detratta dall'importo rimborsato. Vi sono infine alcune distinzioni per i buoni cartacei, i quali vedono l'applicazione di un'imposta minima di due euro e, se emessi fino al 2008, non godono dell'esenzione per importi fino a 5.000 euro.
L'imposta di bollo, infine, non intacca mai il capitale che è quindi sempre erogato al momento del riscatto.
 
 
 
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