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Rimborso rate da finanziaria fallita
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Lettera 
19 febbraio 2013 0:00
 
Spettabili, sono unico erede legittimo mio padre deceduto fine 2010. Nel maggio del 2011 arriva un assegno circolare n.t. intestato a lui per un rimborso residuo di un finanziamento. Per l'incasso preferisco chiedere una riemissione dello stesso assegno intestato a me come erede e cosi accade. Ma apprendo anche, da questa finanziaria, che aveva acquisito il credito dal fallimento di Eurofiditalia, e che mi toccherebbe altro denaro per rate che l'Inpdap continuava a versare a EF, nonostante fosse fallita o comunque in più, se ho capito bene. La "nuova" finanziaria mi da il totale e mi dice inoltre che loro non possono rimborsare questa ulteriore somma, perchè mai ricevuta da EF, cosìcchè inviano ufficialmente tale comunicazione per iscritto a me e per conoscenza al curatore fallimentare, al quale io dovrò chiedere, tramite raccomandata e documenti allegati, il rimborso. Io apprendo tutto questo solo la settimana scorsa, ma invio subito questa raccomandata. Potrei sapere se la procedura è corretta e se realmente è il curatore che deve provvedere, e quindi non vi è nulla da chiedere alla nuova finanziaria? Credo alla loro buonafede visto che proprio loro mi hanno comunicato questa notizia a me sconosciuta, ma leggo anche su internet, che sono le società acquisitrici che dovrebbero rimborsare.
Vincenzo, da Reggio Calabria

Risposta:
Si tratta, presumiamo, della Neos cui la Eurofiditalia aveva ceduto i crediti. Possiamo dire che abbiamo di recente assistito vittoriosamente un debitore in una causa davanti al Giudice di Pace di Napoli per un caso del genere, in cui si chiedeva il rimborso di due rate di prestito addebitate due volte in sede di estinzione anticipata del finanziamento. Neos si difendeva dicendo che non tutte le somme erano state girate dalla Eurofiditalia (che tra l'altro aveva comunicato al cliente la cessione del credito con alcuni anni di ritardo).
Ricordiamo che ha diritto, trattandosi di estinzione anticipata, di essere rimborsato della quota-parte di polizza assicurativa non goduta ed anche della quota-parte delle spese iniziali, se rapportate all'intera durata del prestito.
 
 
 
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