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La tutela dei risparmiatori per il caso Cirio.
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Lettera 
19 novembre 2002 0:00
 
Salve,
sono un obbligazionista della Cirio Finance e lo sono da meno di un anno. In tutto questo tempo e fino alla scorsa settimana non ero consapevole dell'esatto carattere del mio investimento e del suo grado di rischio. Gli elementi che ho oggi mi inducono a pensare di essere stata non solo male consigliata ma sotto certi aspetti raggirata.

Dopo aver subito tutta la discesa dei mercati dal marzo al settembre 2001, ho deciso di consolidare la perdita e posizionarmi su un Fondo Monetario della banca che gestisce i miei risparmi. Per una parte dei miei risparmi avrei voluto un rendimento garantito, anche se basso, e dunque chiesi di acquistare dei BoT. Il mio promotore mi consiglio' allora di investire in obbligazioni della Del Monte Finance con scadenza 24.05.06 che acquistai a 101,36. Mi erano state proposte come a bassissimo grado di rischio senza far menzione dell'assenza di "rating" o dello stato di grave indebitamento del gruppo.

Dopo meno di sei mesi, nel maggio 2002, lo stesso promotore mi propose un'altra obbligazione, questa volta della Cirio Holding, scadenza 16.02.04. Il mio prestito al sig. Cragnotti, che all'epoca non conoscevo nemmeno di nome, ammontava ora a piu' del 30% del mio capitale. Capitale che avrei voluto mettere al riparo dalle oscillazioni della borsa e dei mercati. Ovviamente non mi fu fatto chiaro che stavo investendo nello stesso gruppo al quale avevo gia' affidato una parte dei miei soldi, circostanza che mi avrebbe immediatamente distolto all'assumere un tale notevole rischio.

In entrambi le occasioni non mi fu consegnato alcun materiale informativo. Negli ultimi giorni ho appreso direttamente dai giornali che il gruppo Cirio, al quale ho prestato una notevole somma di denaro pari ad una gran parte dei miei risparmi, e' formato da una impressionante struttura di societa', tenute insieme da una ragnatela di crediti infragruppo che gia da tempo ha preoccupato gli osservatori, non ultimi gli ispettori della Consob.
Il proprietario del gruppo mi e' noto solo ora come un personaggio dalla storia poco trasparente, che peraltro e' stato piu' volte oggetto di interesse da parte di giornali non solo finanziari ed in particolare di recente e' sotto i riflettori in quanto discusso proprietario della Lazio.

Mi chiedo dunque come potesse il mio consulente e la societa' per la quale lavora ignorare tutti i suddetti fattori di rischio quando mi ha proposto l'acquisto circa un anno fa.

Mi chiedo inoltre se sia lecito omettere di menzionare, e anzi di sottolineare, il carattere rischioso dell'investimento e mi chiedo anche se non fosse obbligato, il titolare della societa' che gestisce i miei risparmi, a monitorare l'andamento del mio investimento.

Queste domande ho posto alla mia Banca che mi ha risposto di non ritenersi in alcun modo responsabile delle mie scelte di investimento e della mia attuale situazione di difficolta'.
Vorrei sapere se mi convenga intraprendere un'azione legale contro la banca e se la vostra associazione ha intenzione di raccogliere altre proteste come la mia per farsene portavoce.
Grazie
Adriana F.


Risposta:
Gentile signora,
la sua lettera descrive in maniera cosi' chiara la situazione di migliaia di risparmiatori italiani che abbiamo deciso di pubblicarla anche in prima pagina nella sezione editoriale come fulgido esempio di risparmiatore al quale Investire Informati si rivolge.

Veniamo, adesso, a rispondere alle sue domande.
E' possibile che il suo "consulente" ignorasse la situazione degli investimenti che le ha proposto? Immagino che la risposta le sembrerà sconcertante: sì, è possibilissimo, anzi, non mi stupisce affatto. Purtroppo in Italia, la grande maggioranza dei promotori finanziari sono dei semplici venditori di prodotti finanziari confezionati dalla propria banca ed hanno una limitatissima conoscenza dei mercati finanziari.
E' probabile che il promotore che le ha consigliato queste obbligazioni non avesse veramente idea del tipo di rischio che le faceva correre. Probabilmente la sua prima preoccupazione era quella di non farsi sfuggire il capitale di un cliente spaventato dai mercati azionari.

Ci chiede se e' lecito omettere di menzionare il carattere rischioso dell'investimento.
Il promotore finanziario che svolge la sua attivita' fuori dalla sede dalla banca ha maggiori vincoli di trasparenza rispetto alla banca stessa. Non solo non e' lecito omettere di menzionare il carattere rischioso dell'investimento ma il promotore finanziario ha l'obbligo di accertarsi che il cliente abbia pienamente compreso i costi ed i rischi connessi con l'investimento proposto. In teoria, non sarebbe sufficiente che il promotore menzioni questi aspetti, ma deve verificare, attraverso, ad esempio, domande di controllo, che il cliente abbia pienamente compreso quanto illustrato. Il suo caso, come molti altri, presenta tutti gli estremi di una segnalazione alla CONSOB. Il risultato di questa sua segnalazione, purtroppo, non le fara' riavere una lira dei suoi soldi persi. Ha invece buone probabilita' di mettere seriamente nei guai il promotore finanziario.

Ci chiede se e' obbligatorio che la societa' che gestisce i suoi risparmi, monitori l'andamento nel tempo.
Lei ha acquistato le obbligazioni nell'ambito di un contratto di negoziazione e custodia di titoli finanziari. Questo contratto non prevede nessun vincolo di monitoraggio nel tempo. Purtroppo, quando si acquistano singoli titoli, si e' soli in balia delle oscillazione del mercato ed anche di fatti, molto spiacevoli, come quelli che le sono capitati.

Infine, ci chiede se e' conveniente intraprendere un'azione legale nei confronti della banca.
Qui la situazione e' molto complessa. Le diciamo subito che e' molto difficile che ottenga un risarcimento dalla sua banca (anche se, in linea di principio sarebbe giusto). Questo perche' molto probabilmente avra' firmato una serie di documenti nei quale lei dava precise disposizioni alla sua banca autorizzandola ad acquistare, a suo nome e conto, i titoli in questione. Per avere soddisfazione, dal punto di vista legale, bisognerebbe essere in grado di documentare che il promotore finanziario o il dipendente bancario avesse -come spesso capita- commesso qualche errore formale (magari compilando in sua assenza parte dei documenti firmati in bianco).
E' possibile che questo accada ma non deve nutrire facili speranze in proposito.

In conclusione desideriamo ribadire quanto abbiamo gia' scritto nel primo editoriale di questo numero.
In Italia i risparmiatori hanno moltissime leggi a loro favore, ma sono tutte leggi che tutelano i risparmiatori prima di fare l'investimento e che devono essere conosciute per avvalersene.
Ad esempio, durante il primo incontro con il promotore finanziario, lo stesso e' obbligato ad informarsi sul profilo di rischio del cliente ed a far firmare un documento nel quale il cliente dichiara il suo profilo di rischio. Questo obbligo di legge e' sempre bellamente aggirato dai promotori facendo firmare il cliente nella casella che dice che il cliente "non vuole dichiarare il proprio profilo di rischio". In questo modo non si potra' contestare che le operazioni proposte non fossero coerenti con il profilo di rischio indicato dal cliente. La legge e' piena di queste tutele che pero' rimangono sulla carta se il risparmiatore le ignora.
Per questo, come associazione, abbiamo ritenuto di creare "Investire Informati". L'informazione e' la sola vera arma nelle mani degli utenti e consumatori di prodotti e servizi finanziari.
Cordiali saluti.

 
 
 
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