Nei giorni scorsi, mi è capitato di parlare con un amico di
come lo Stato Italiano tratti i titoli e le obbligazioni
legate all’inflazione nel momento in cui scadono. Da
questa discussione è nato lo spunto per un post che vola di
diritto nella categoria “Educazione Finanziaria“.
Leggete con attenzione.
Per la maggior parte dei risparmiatori, un BTP Italia oppure
un vecchio BTPi legato all’inflazione Europea, al momento
del rimborso, si comporta come un qualsiasi titolo di Stato.
Ed invece no, in quanto per uno scriteriato sistema di
calcolo fiscale, chi tiene il titolo fino a scadenza (o in
prossimità della stessa) dovrà accollarsi dei costi
fiscali sicuramente non preventivati e non
preventivabili.
Cosa succede nello specifico? Per meglio spiegarvelo
preferisco andare a riprendere un ottimo articolo apparso
sul sito di Fineco proprio sull’argomento. Attenzione
però, questo argomento merita un pò di attenzione, anche
perchè i titoli legati all’inflazione sono abbastanza
“di moda” visti i rendimenti risibili degli altri BTP e
viste le possibili aspettative sul tasso inflazione. Ma
andiamo a vedere che cosa succede.
(…) Le modalità di determinazione del trattamento
fiscale dei titoli del debito pubblico sono previste nel
D.lgs. n. 239/1996 e successive modifiche e integrazioni;
nello specifico sul sito del Tesoro è presente la nota
esplicativa “Regime fiscale dei proventi del Buono del
Tesoro Poliennale” che dettaglia la tassazione da
applicare ai BTP indicizzati.
Il trattamento fiscale varia a seconda che i titoli
siano acquistati da soggetti lordisti (imprese commerciali),
per i quali non trova applicazione alcun prelievo alla
fonte, o da soggetti nettisti (persone fisiche, enti non
commerciali) nei confronti dei quali è applicata
un’imposta sostitutiva del 12,5%. (…)
Qui la prima importante differenza che deve essere
sottolineata. L’incaprettatura (perdonatemi il
francesismo) è SOLO a scapito dell’investitore privato.
Per Fondi e prodotti UCITS vari subiscono un trattamento
diverso e sicuramente migliore. Chi invece è nettista
(ovvero l’investitore tradizionale) ecco cosa si becca.
(..) Per i soggetti nettisti l’incremento del capitale
in base all’andamento dell’inflazione dovuto alla
scadenza è soggetto a tassazione dal momento in cui tale
incremento diviene noto, ossia in prossimità della scadenza
ma prima della stessa. (…)
Avete letto bene? La tassazione SCATTA solo nel momento in
cui è definita la rivalutazione dovuta all’inflazione. Se
quindi vendete il titolo il giorno prima…niente
tassazione. Pazzesco ma è così!
(…) Come indicato dal Dipartimento del Tesoro, trova
infatti applicazione l’art. 45 del TUIR secondo cui se lo
scarto di emissione o il premio di rimborso sia
determinabile, in tutto o in parte, in funzione di eventi o
parametri non ancora certi o determinabili alla data di
emissione dei titoli, la parte di detto importo,
proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
intercorrente tra la data di emissione e quella in cui
l’evento o il parametro assume rilevanza ai fini della
determinazione della differenza, si considera maturata in
capo al possessore alla data del rimborso. (…)
Quindi, assurdo nell’assurdo, non si fa un conteggio
“pro rata” come tutti potrebbero pensare,e quindi
progressivo accollando la tassazione SOLO per il periodo che
si è posseduto il titolo. La normativa prevede che il
possessore del “cerino” all’ora X debba bruciarsi.
Punto. Siete in crisi mistica? Non ci capite più nulla?
Allora andiamo sul concreto e facciamo un esempio. Anzi,
illustriamo i tre scenari possibili.
1) Tassazione di BTPi acquistato in emissione e rimborsato a
scadenza
Poiché valore di emissione e di acquisto coincidono non ci
saranno redditi diversi da assoggettare a tassazione.
Esempio:
valore di emissione ed acquisto 99,80
valore di rimborso 112,90
determinazione reddito di capitale: 112,90 (valore di
rimborso) – 99,80 (valore di emissione) = 13,10 su cui
sarà applicato il 12,5% come imposta sostitutiva
determinazione redditi diversi: 99,80 (valore di emissione)
– 99,80 (valore di acquisto) = 0
2) Tassazione di BTPi acquistato sul mercato secondario e
rimborsato a scadenza.
Il valore di rimborso finale, una volta noto, sarà
rapportato al prezzo di emissione, a prescindere dal prezzo
a cui l’emissione stessa fu acquistata sul mercato
secondario, in quanto la normativa vigente qualifica la
differenza come un disaggio di emissione, cioè un reddito
di capitale.
Inoltre all’investitore è riconosciuta una perdita, pari
alla differenza tra prezzo di acquisto e di emissione, che
potrà essere portata in detrazione di futuri capital gain
nei successivi quattro anni.
L’impatto sarà tanto maggiore quanto più alto sarà
stato il prezzo di acquisto e la vicinanza alla data di
scadenza.
Esempio:
valore di emissione 99,80
valore di acquisto 110,20
valore di rimborso 112,90
determinazione reddito di capitale: 112,90 (valore di
rimborso) – 99,80 (valore di emissione) = 13,10 su cui
sarà applicato il 12,5% come imposta sostitutiva
determinazione redditi diversi: 99,80 (valore di emissione)
-110,20 (valore di acquisto) = -10,40 accantonati come
minusvalenza
3) BTPi acquistato sul mercato secondario e venduto prima
della scadenza
Diverso è il trattamento fiscale applicabile in presenza di
compravendite sul mercato prima della scadenza del BPT
indicizzato. In questo caso le differenze positive o
negative, derivanti dal prezzo di acquisto e il prezzo di
vendita, determinano plus o minusvalenze in capo al
percettore ossia un reddito diverso di natura
finanziaria.
Esempio:
valore di acquisto 110,20
valore di vendita 111,90
determinazione redditi diversi: 111,90 (valore di vendita)
– 110,20 (valore di acquisto) = 1,70 su cui applicare il
12,5% di tassazione.
Ora vi è un po’ più chiaro? Spero di si. Se poi dobbiamo
ancora sintetizzare la questione, proprio per toglierci
qualsiasi dubbio, possiamo dire che:
1. chi compra all’emissione e detiene il titolo fino alla
scadenza ha una tassazione interamente assoggettata al dl
239/96 (redditi di capitale); è quindi la situazione più
normale e corretta in assoluto.
2. chi vende prima del rimborso ha una tassazione
interamente assoggettata al dl 461/97 (capital gain); e
quindi, beato lui, non subisce l’incaprettatura. E quindi
chi resta? L’omino con cerino in mano.
3. chi compra dopo l’emissione e detiene fino alla
scadenza ha una tassazione mista:
– pagamento di ritenuta del 12,50% (dl 239/96)
sull’intero differenziale tra il prezzo di emissione e il
prezzo di rimborso (redditi di capitale)
– inserimento in zainetto fiscale della differenza
realizzata (in genere minusvalenza dl 461/97) tra il prezzo
di acquisto e il prezzo di emissione (reddito diverso)
Dite che lo zainetto fiscale va a compensare la perdita? Non
diciamo cavolate. E’ un’imposizione illogica ed
antieconomica. Quindi ATTENZIONE!!! I titoli legati
all’inflazione sono sicuramente molto interessanti ma
hanno questa IMPORTANTISSIMA controindicazione. Basta
saperlo e, ovviamente, vendere il titolo PRIMA della
determinazione del prezzo di rimborso, quindi quantomeno un
paio di mesi prima.
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penso che facesse riferimento alla tassazine riportata
sopra