La chiusura del conto corrente non comporta spese in carico
al titolare del conto, a prescindere dal motivo e dall’uso
che si abbia intenzione di fare dei fondi e dalle
motivazioni per le quali si scelga di chiudere il rapporto
contrattuale con l’istituto bancario. La gratuità non è
tuttavia legata a particolari condizioni contrattuali
sottoscritte all’apertura del conto corrente stesso, o a
specifiche condizioni di favore di volta in volta
eventualmente concesse dal singolo istituto bancario. È la
legge infatti a stabilire [1] che la chiusura del conto
corrente non comporta alcun onere economico specifico e
aggiuntivo in capo al titolare che decide di interrompere il
rapporto con la banca. Secondo quanto previsto infatti dal
cosiddetto decreto Bersani sulla libera concorrenza, che ha
modificato il testo unico bancario [2] il cliente ha
facoltà di rescindere il contratto di conto corrente
bancario con la propria banca in qualsiasi momento, senza
che gli vengano addebitate spese extra derivanti da costi di
chiusura. Può decidersi di chiudere il conto corrente anche
a seguito di improvvisi aumenti del canone o dei servizi
offerti, e anche in questo caso la chiusura del conto
corrente non comporterebbe alcun costo. Non ha alcuna
importanza che si decida di estinguere il conto corrente o
di aprirne contemporaneamente un altro presso un altro
istituto bancario, facendo così transitare il denaro presso
la nuova banca scelta: anche in questa ipotesi, non c’è
alcuna spesa per la chiusura del conto.
14 maggio 2020 9:28 - Sparkle
Spese di chiusura conto??? Non esistono...figuriamoci quelle
di apertura!!!