Anche a me è successo una volta, secoli fa (quando non
esisteva nemmeno ancora la copertura attuale di Associazioni
di Consumatori) di vedermi rifiutato il pagamento di un
assegno presso la filiale di emissione.
In quell'occasione protestai minacciando di fare in modo di
rifiutare futuri assegni di quella banca (era la San Paolo,
il traente era mio cognato e l'importo era irrisorio).
Dopo una telefonata della banca al cognato l'assegno fu
pagato.
Questo articolo mi dà lo spunto per ribadire che le banche
sfruttano la possibilità di non pagare un assegno non solo
quando sussistano motivi di sospetta frode od importo non
irrilevante (tanto per fare confusione invece di scrivere
"rilevante" e senza quantificare quando un importo sia
tale!), ma semplicemente per non pagarlo mai!
Se poi le motivazioni sono corroborate dalle "supercazzole
della Cassazione" riportate nell'articolo, hanno ragione
eccome (fanno il loro interesse)!
Se oltre al controllo dell'integrità del titolo, per
l'identità di uno non vale nemmeno il documento d'identità
(e il notaio come farebbe, a sua volta, ad identificare la
persona?!), allora in Italia vale tutto ed il contrario di
tutto, pur di non far assumere alle banche la loro parte di
rischio d'impresa! Sono d'accordo con Danny 57; se uno ha in
mano un assegno, non contraffatto (e questa verifica la deve
fare la banca), si identifica con documento regolare e la
provvista di fondi esiste l'Assegno DOVREBBE (ma in Italia,
ovviamente no!) essere pagato, anche in filiale diversa da
quella di emissione.
Punto!
Oppure prevedere per legge, e non per scelta, che un assegno
possa solo essere depositato.
22 aprile 2020 12:57 - danny57
Se la Banca può non onorare un assegno sul quale sta
scritto il contrario, è ora di vietarne l'utilizzo, poichè
induce una falsa fiducia nel ricevente destinatario del
pagamento.
20 aprile 2020 19:32 - pfui!
Buongiorno Avvocato,
qualora si tratti non di assegno bancario bensì di assegno
circolare, mi conferma che sussiste l'obbligo per la banca
emittente di pagarlo a vista allo sportello anche se il
prenditore non è correntista? E in questo caso, valgono le
disposizioni limitative dell'uso del contante?
Grazie.
18 aprile 2020 12:59 - savpg8801
La banca può onorare l'assegno anche parzialmente, in base
alla provvista.