Siamo al solito SCHIFO,ma ci vogliamo decidere una volta per
tutte a mandare a casa i vertici di Bankitalia che
continuano a remarci contro vedi caso MPS Banca121 con i
prodotti MY WAY 4 YOU. Propongo una manifestazione
nella quale si chieda l'allontanamento di queste persone
, è l'istituzione di un garante per i consumatori .
17 giugno 2004 0:00 - Paolo Cucurachi
Invio un articolo scritto cinque anni fa e pubblicato su Il
Sole 24 Ore il 14 agosto del 1999 dove proponevo alcuni
correttivi all'uso delle performance fee. Potrebbe
essere un spunto per la discussione visto che finalmente
alcune idee vengono recepite nel nuovo regolamento Banca
d'Italia.
LO SCENARIO - I correttivi da
introdurre affinché la non sia solo uno
dei vari costi Commissioni di incentivo in cerca di
equilibrio
Paolo Antonio Cucurachi
Le modalità di definizione delle commissioni di incentivo
possono essere analizzate secondo diverse chiavi di lettura.
Ai fini del presente contributo appaiono rilevanti: la
definizione del parametro di riferimento; la modalità di
calcolo del rendimento; la simmetria della commissione; la
definizione dell'orizzonte temporale. 1) Per quanto
riguarda il primo punto, la prima variabile che deve essere
definita per poter procedere al calcolo della commissione di
incentivo è il parametro con il quale confrontare i
risultati ottenuti dal gestore. L'obbligo di
esplicitazione del benchmark dovrebbe spingere verso
l'adozione di benchmark di mercato (per esempio Comit
globale) o di categoria (per esempio indici Fideuram) che,
sebbene non esenti da problemi, presentano quantomeno il
vantaggio di rappresentare un parametro coerente con le
caratteristiche di rendimento-rischio dei prodotti
collocati. La prassi del mercato è purtroppo ancora
distante da tale consuetudine, risultando assai frequente il
pagamento di commissioni di incentivo rispetto a parametri
del tutto scollegati dal comparto di investimento nel quale
il gestore ha ricevuto il mandato a operare (per esempio
rispetto al tasso di inflazione o al tasso dei BoT). 2)
Un secondo problema sul quale si vuole richiamare
l'attenzione è quello relativo alla misura di
rendimento utilizzata per il calcolo della commissione di
incentivo in quanto il ricorso al Time weighted rate of
return (Twrr) piuttosto che al Money weighted rate of return
(Mwrr) genera significative differenze. La prassi operativa
privilegia l'utilizzo del primo, in quanto esso
rappresenta la misura di rendimento che segnala
l'abilità del gestore: viene calcolato neutralizzando
l'effetto prodotto dai flussi di liquidità in entrata e
in uscita, che può essere fuorviante in virtù del fatto
che il Twrr ignora il patrimonio finale del cliente. Questo
significa, in altri termini, che un Twrr positivo può anche
essere associato a una diminuzione in termini assoluti del
patrimonio del cliente. Una soluzione alternativa consiste
nel confrontare il patrimonio finale effettivo con quello
che si sarebbe ottenuto investendo nel benchmark prescelto.
Questa soluzione associa al vantaggio di legare la
commissione di incentivo a un parametro di mercato quello di
evitare di far pagare una commissione che appare
ingiustificata in termini di patrimonio finale
disponibile. 3) Con riferimento al problema della
simmetria, le commissioni di incentivo possono assumere la
forma di bonus plan, quando il gestore si limita a percepire
il premio nell'ipotesi in cui riesca a battere il
benchmark prescelto, o di una symmetrical fulcrum fee,
quando il gestore percepisce il premio se batte il
benchmark, ma accetta di essere penalizzato nell'ipotesi
contraria. Il gestore, nell'ipotesi di rendimenti
differenziati negativi, è sempre avvantaggiato
dall'applicazione della commissione asimmetrica in
quanto non viene in nessun modo ridotta la commissione di
gestione, che costituisce la parte fissa della sua
remunerazione. Si può proporre, alternativamente, una
diversa struttura di incentivi che fa riferimento a una
forma di applicazione della commissione simmetrica che oltre
a prevedere un limite minimo di remunerazione al gestore,
stabilisce anche un limite massimo all'incremento della
performance fee, che si stabilizza a partire da una certa
soglia di rendimento differenziale in poi. Sebbene a
parità di tutte le altre condizioni contrattuali, il
cliente dovrebbe preferire la symmetrical fulcrum fee, la
definizione di limiti minimi e massimi alla corresponsione
delle commissioni di incentivo genera una serie di problemi
di cui è opportuno tenere conto. L'introduzione della
commissione di incentivo, infatti, non costituisce di per
sé una garanzia di allineamento del comportamento del
gestore agli interessi dell'investitore; essa è
efficace soltanto nella misura in cui risulta modificata la
funzione di utilità del gestore. Anche la definizione,
quindi, di un limite minimo e massimo al pagamento delle
commissioni di incentivo può costituire una debole tutela
per l'investitore, in quanto sarà comunque il gestore a
scegliere il comportamento che massimizza la propria
funzione di utilità, prescindendo da quella del
l'investitore stesso. 4) É opportuno infine
distinguere il caso in cui la commissione di incentivo venga
calcolata su base periodale prendendo in considerazione
esclusivamente il rendimento differenziale rispetto al
benchmark di riferimento o si proceda, invece, in caso di
perdite pregresse, al pagamento del premio al gestore
soltanto dopo aver recuperato integralmente le perdite
stesse. Si tratta di una clausola che, sebbene sembri
scontata da un punto di vista logico, risulta spesso
disattesa, quando la commissione di incentivo viene
calcolata per compartimenti stagni isolando i diversi
periodi di calcolo della stessa. Una metodologia più
corretta, che si collega al problema dell'orizzonte
temporale, consisterebbe nel procedere al calcolo della
commissione di incentivo anche su periodi brevi (per esempio
il mese o il trimestre) ma comunque avendo come riferimento
un arco temporale sufficientemente lungo, almeno pari
all'anno, rispetto al quale ammortizzare il pagamento
del premio al gestore. L'allungamento dell'orizzonte
temporale, infatti, lascia una maggiore flessibilità nel
calcolo delle commissioni di incentivo, consentendo anche di
mediare i periodi in cui il gestore realizza rendimenti
differenziali positivi rispetto al benchmark con i periodi
in cui si verifica l'ipotesi opposta o in cui si
assiste, addirittura, a una riduzione del valore del
patrimonio gestito.