Fondo Immobiliare Dinamico. In cauda venenum: mancato riconoscimento della minusvalenza
Lettera
18 ottobre 2024 0:00
Il Fondo Immobiliare Dinamico della BNP non ha mai smesso di riservare sorprese, sempre negative. Come riportato nel sito
reim.bnpparibas.com/it/soluzioni-di-investimento/i-fondi-per-
gli-investitori-privati tale fondo è stato liquidato nel giugno 2024 con € 4,722/quota e richiesta la sua cancellazione dal sistema di Monte Titoli nel settembre u.s. Dal suo collocamento, avvenuto nel 2006 a € 250/quota, ha distribuito proventi fino al 2011 per un totale di € 10,20/quota (sic!). Negli ultimi anni ha effettuato rimborsi parziali del capitale per un totale di € 159,80/quota alla liquidazione. Tale investimento ha quindi creato un’indiscutibile minusvalenza.
La mia banca ha ricevuto comunicazione dalla Depositaria che la recente liquidazione del fondo sarebbe avvenuta con scarico del titolo privo di valore e che tale operazione NON AVREBBE GENERATO ALCUNA MINUSVALENZA.
Ciò risulta incomprensibile, soprattutto se si considera che nelle ultime settimane prima della chiusura delle negoziazioni (30/12/2023) ho effettuato alcune vendite di quote, ognuna seguita dal riconoscimento della relativa minusvalenza. In particolare l’ultima operazione è stata da me eseguita in data 27/12/2023 con attribuzione della corretta minusvalenza.
Mi chiedo perché fino alla fine delle negoziazioni il fondo generava minusvalenza, che non viene più riconosciuta in fase di liquidazione?
Oltre il danno la beffa perché si impedisce di compensare l’importante perdita, anche se in misura molto ridotta.
Ignazio, dalla provincia di CN
Risposta: Comprendiamo il suo disappunto riguardo alla mancata rilevazione della minusvalenza in seguito alla liquidazione del Fondo Immobiliare Dinamico della BNP.
Purtroppo, la normativa fiscale italiana prevede che le minusvalenze su strumenti finanziari siano riconosciute solo in caso di cessione a titolo oneroso, come una vendita o un rimborso. Nel caso della liquidazione del fondo con cancellazione delle quote senza corrispettivo, non si configura una cessione a titolo oneroso, e pertanto la perdita non può essere fiscalmente riconosciuta come minusvalenza compensabile.
Durante le negoziazioni precedenti, le vendite da lei effettuate hanno generato minusvalenze perché si trattava di cessioni a titolo oneroso: ha venduto le sue quote ricevendo un corrispettivo inferiore al prezzo di acquisto, e quindi la perdita è stata riconosciuta fiscalmente.
C'è da dire, poi, che ogni intermediario interpreta le norme - su questioni molto particolari come questa - un po' a modo proprio, ma essendo un sostituto d'imposta non c'è modo di costringerlo ad applicare una interpretazione più favorevole per il cliente. Diverso sarebbe il discorso se avesse fatto dei veri e propri errori, ma qui si tratta di interpretazioni normative.
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Ha risposto Alessandro Pedone: https://investire.aduc.it/info/pedone.php