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Banca promette mutuo ma poi lo nega
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Lettera 
13 marzo 2018 0:00
 
Vi chiedo se posso effettuare un Ricorso all'Arbitro Bancario in seguito ad una mancata approvazione di una surroga di mutuo. Premetto che ho già fatto il reclamo alla Banca d'Italia nel mese di dicembre 2017, per l'atteggiamento scorretto che ha avuto la Banca che un primo tempo mi ha dato ampia rassicurazione sull'esito dell'operazione e successivamente, dopo una lunga e penosa istruttoria ha respinto la pratica, tacciando me e mia moglie come cattivi pagatori. Pertanto come detto intendo effettuare il ricorso all'Arbitrato e se è il caso un azione legale per le affermazioni lesive della Banca nei nostri confronti.

Risposta:
Se la banca ha affermato che il diniego dipende dal fatto che i vostri nominativi sono considerati cattivi pagatori, si può verificare se ciò corrisponde alla realtà.
E' infatti possibile richiedere alla banca di poter prendere visione, o anche ricevere copia, del proprio dossier personale. Un atto da tempo dovuto, ma che come spesso accade ha avuto bisogno dell'intervento della Cassazione per essere previsto in maniera pressoché definitiva. La sentenza 349 del 9 gennaio 2013 ha sancito il diritto di conoscere l'esistenza di segnalazioni negative riguardo l'affidabilità finanziaria entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. Ciò in piena osservanza della legge sui dati personali. Il contenuto del dossier deve essere messo integralmente a disposizione, affinché l'interessato possa averne piena consapevolezza.
Riguardo eventuali danni, dipende se la condotta complessiva della banca ha generato circostanze obiettive e idonee nel creare l'affidamento del cliente nell'imminente esito positivo dell’istruttoria. Si incorre infatti in responsabilità extra-contrattuale quando c'è in corso fra le parti una trattativa prenegoziale, quando le trattative sono giunte ad uno stadio tale da far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, quando la controparte, a cui si addebita la responsabilità, abbia interrotto le trattative in difetto di giustificato motivo e quando non sussistano fatti obiettivamente idonei ad escludere la ragionevolezza dell’affidamento che l’aspirante contraente nutriva in merito alla conclusione del contratto (Cassazione, n. 7768, 29/03/2007).
 
 
 
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