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TFR e contributi nei fondi pensione: operativo il fondo di garanzia
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Articolo di Giuseppe D'Orta
7 aprile 2008 0:00
 
Riceviamo sempre piu' spesso domande da parte di lavoratori che hanno aderito a forme di previdenza integrativa, fondi pensione e polizze FIP, riguardo la sicurezza dei versamenti del tfr e dei contributi da parte del datore di lavoro. Molti, soprattutto, ci domandano cosa succede se l'azienda non effettua i versamenti previsti.

Con la Circolare 23 del 22 febbraio 2008, l'Inps ha chiarito che sara' lo stesso istituto ad intervenire, rifondendo ai fondi pensione le somme non versate dal datore di lavoro colpito da fallimento o assoggettato ad altra procedura concorsuale (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria). Non e' prevista la corresponsione delle somme direttamente al lavoratore.

Qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale, il fondo interviene previo esperimento da parte del lavoratore di una procedura esecutiva individuale a seguito della quale il credito del lavoratore per i contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto. Il fondo di garanzia opera per la copertura del contributo del datore di lavoro, del contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto in busta paga ma non versato effettivamente al fondo pensione e della quota di tfr destinata al fondo pensione che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato.

La circolare rende operativo il Decreto Legislativo 80/1992 che aveva a sua volta recepito la direttiva 80/987/CE del 1980, istituendo presso l'Inps un apposito fondo di garanzia che viene alimentato dalle stesse aziende tramite un contributo pari al 10% delle somme destinate alla previdenza integrativa. La garanzia riguarda i lavoratori subordinati che, all'atto della presentazione della domanda, risultino iscritti a una delle forme pensionistiche complementari iscritte all'albo Covip oppure a una forma pensionistica complementare individuale.

In caso di morte del lavoratore prima del diritto alla pensione integrativa, la domanda puo' essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo, nel sistema pensionistico obbligatorio, alla pensione di reversibilita' e a condizione che gli stessi siano stati indicati quali beneficiari nel contratto di adesione al fondo pensione. In caso di morte di un ex lavoratore gia' titolare di pensione integrativa, la domanda puo' essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo, nel sistema pensionistico pubblico obbligatorio alla pensione di reversibilita' e a condizione che il fondo pensione preveda, in caso di morte del beneficiario, la restituzione del montante residuo o l'erogazione di rendita ai superstiti (cosa non prevista ordinariamente) e che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari delle prestazioni. Il lavoratore, o l'erede e' tenuto a presentare domanda per l'intervento del fondo di garanzia alla sede Inps competente.
 
 
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