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Interessi conto corrente bancario. Esposto a Bankitalia contro Carige: violata la legge
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Comunicato 
5 novembre 2009 11:05
 
In data odierna abbiamo inviato alla Banca d'Italia (sede di Genova per competenza) un esposto contro la Banca Carige che, a nostro avviso, ha illecitamente aumentato i tassi d'interesse della tenuta dei conti correnti.
Segue il testo:
Banca d'Italia
Via Dante, 3 - 16121 GENOVA
oggetto: esposto contro Banca Carige per modifiche contrattuali conto di deposito, art.118 Testo Unico Bancario
Con la presente si espone quanto di seguito:
Risulta alla scrivente Associazione che la
Banca Carige, via Cassa di Risparmio 15 16123 Genova
ha recentemente inviato alla propria clientela titolare del deposito on line denominato "Contoconto" una e-mail contenente una proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario.
Riportiamo qui la parte che interessa della comunicazione in questione: “con la presente Le comunichiamo che, in relazione all'andamento del mercato dei tassi, sul contoconto.it da Lei intrattenuto verrà applicato, con decorrenza 01/12/2009, il tasso creditore base dell'1,20% lordo annuo, in sostituzione del precedente 1,50% lordo annuo".
Detta comunicazione, nel dichiarato intento di attuare una variazione sfavorevole al cliente col mezzo del silenzio-assenso previsto dall'art. 118 TUB, ne disattende la previsione poiché non indica il giustificato motivo che, invece, secondo la norma in questione, costituisce il fondamento di tale facoltà di variazione. Non può, infatti, ritenersi integrato il requisito di legge, vale a dire la sussistenza di un giustificato motivo, nella locuzione "in relazione all'andamento del mercato dei tassi " per essere questa del tutto inidonea ad identificare quale circostanza, nello specifico, abbia determinato la necessità di effettuare una riduzione nella remunerazione del deposito.
In proposito la Banca d'Italia, sotto la voce "jus variandi" afferma che "il giustificato motivo non deve essere generico, ma deve riguardare gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario (ad esempio: mutamento del grado di rischiosità del cliente; variazione dei tassi di mercato che determinano un aumento dei costi operativi per gli intermediari)". E ancora, "il cliente deve essere informato circa la sussistenza del giustificato motivo in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione di congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base".
Neppure è presente, nella lettera in questione, un riferimento all'altra ipotesi prevista dall'art. 118 citato che regola le fattispecie di variazione delle condizioni motivate da decisioni di politica monetaria.
Consegue al mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 118 TUB, che l’anzidetta variazione, ai sensi del terzo comma della norma citata, sarebbe inefficace.
Per questo chiediamo un intervento risolutorio.
 
Il presidente dell'associazione
Vincenzo Donvito
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