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Certificazione fiscale delle minusvalenze: l'ombudsman bancario cambia orientamento
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Articolo di Giuseppe D'Orta
21 ottobre 2008 0:00
 
In un pronunciamento, l'ombudsman bancario ha cambiato parere sul rilascio della certificazione fiscale delle minusvalenze. In precedenza, infatti, il Giuri' aveva sancito che l'intermediario era obbligato ad approntare la certificazione ma che spettava al cliente richiederla, senza che l'intermediario fosse obbligato a consegnarla di propria iniziativa. La richiesta di risarcimento veniva di conseguenza negata se il cliente non provava di aver chiesto la certificazione.

Nella decisione 2321/2006, invece, l'ombudsman ha interpretato in maniera differente la normativa in materia di capital gain (precisamente l'articolo 6, comma 5 del Decreto Legislativo 461 del 21 novembre 1997) la quale prevede che gli intermediari "rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle (...) minusvalenze, perdite o differenziali negativi".
 
La dizione letterale di tale disposizione non subordina tale adempimento ad una richiesta dell'interessato, il quale vanta una legittima aspettativa alla formazione e ricezione della certificazione delle minusvalenze fiscali, in quanto solo dopo tali attivita', ed alla luce delle risultanze della stessa, egli puo' valutare se e come utilizzare le minusvalenze. Essendo il contribuente condizionato, al fine di monitorare la propria patrimonialita' ed assumere le decisioni del caso, dal possesso della certificazione, l'ombudsman ha sancito l'obbligo da parte dell'intermediario di mettere d'ufficio a disposizione del cliente la certificazione, mentre resta a carico del cliente l'onere di presentarla ad altro intermediario.

In base a cio', l'ombudsman ha imposto ad una banca di risarcire un cliente dell'importo del credito di imposta non goduto ed addebitato dal nuovo intermediario per via della mancanza di minus certificate da portare a compensazione, oltre agli interessi legali dalla data dell'addebito a quella dell'effettivo pagamento del risarcimento da parte della banca.
 
 
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