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“4You”: inversione dell’onere della prova
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Lettera 
6 novembre 2003 0:00
 
Un chiarimento relativamente alla pubblicazione "Piano Finanziario 4You: le regole di condotta degli intermediari finanziari" di Filippo Sartori e Remo Tarolli.
Nella sezione "I DOVERI INFORMATIVI' sembra che sia la Banca a dover provare l'effettiva conoscenza maturata dal cliente.
Un avvocato pero' mi diceva che, in causa, e' il querelante a dover dimostrare che la banca non lo ha informato.
Le due cose sembrano in contraddizione. Potreste chiarire questo punto? Grazie per l'attenzione. Saluti.

Risposta:
il suo avvocato le ha ricordato un principio generale del diritto.
Nel caso specifico, pero', si applicano le normative previste dal Testo Unico della Finanza (TUF: d.lsg 58/98) che regolamentano gli obblighi degli intermediari finanziari. L'art. 23, comma 6 del TUF specifica che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". I doveri informativi fanno parte degli obblighi di diligenza professionale degli intermediari finanziari.
E' importante sottolineare anche che stiamo parlando di processi civili, non penali. Probabilmente l'avvocato a cui si e' rivolto (a giudicare dai termini che ha utilizzato nella sua domanda) e' un penalista.
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