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Diritto di recesso
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Lettera 
27 settembre 2003 0:00
 
Ho letto che la sospensiva di 7gg., applicata ai sensi del D. lgs.58/98 ai contratti di collocamento conclusi fuori sede, riguarda la data della prima adesione; verrebbe richiesto inoltre se siano o no gia' stati sottoscritti, direttamente o tramite altri canali di distribuzione, prodotti della SICAV. Esistono quindi casi in cui l'investitore non e' costretto ad aspettare 7 gg. per vedere eseguito il proprio ordine? Grazie per la risposta. Cordialmente.

Risposta:
in primo luogo c'e' da dire che il diritto di recesso e' una diritto a tutela dei risparmiatori e non un fastidioso problema da aggirare.
Non c'e' nessuna ragione per avere fretta nell'investire in un prodotto di risparmio gestito.
Se vi e' un problema di "market timing" (come dicono gli esperti tanto per non farsi capire...) puo' utilizzare prodotti piu' consoni come gli ETF, che gli permettono, ad esempio, di investire scegliendo anche il minuto che ritiene piu' adatto in funzione speculativa.
Venendo al cuore della domanda, il diritto di recesso si applica alla prima sottoscrizione e non a quelle successive ed ai cosiddetti "switch", cioe' passaggi da un fondo all'altro all'interno dello stesso comparto o famiglia di fondi.
 
 
 
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