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Diritto di recesso
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Lettera 
8 ottobre 2003 0:00
 
Premetto che non sono un promotore finanziario ne' un investitore di professione e che i chiarimenti richiesti riguardano esclusivamente me medesimo. Il quesito riguarda l'esercizio del diritto di recesso dall'acquisto di quote del fondo comune ANIMA EUROPA, negatomi nonostante la comunicazione inoltrata, come riconosciuto, nei tempi e con gli strumenti previsti (lettera ar) Il funzionario della sim spiega che non ho diritto al recesso NON trattandosi di prima sottoscrizione del fondo precitato: clausola espressamente prevista dal regolamento del fondo che avrei accettato comunque all'atto e con la firma della prima sottoscrizione. Tuttavia il DL 58/98 non mi pare ponga distinzioni di sorta in merito a prime o successive sottoscrizioni di quote di uno strumento finanziario-un fondo comune in questo caso-quando eseguite con teciche di comunicazione a distanza-internet nella fattispecie. Mi riferisco al famoso comma 6 e successivi del art.30(Offerta fuori sede) accluso il rimando all'art.100(Casi d'inapplicabilita'). Mi pare di ricordare, tra l'altro ed a titolo di analogia, che il codice civile considera "patto leonino" la sottoscrizione in buona fede di clausole statutarie che, di fatto, avvantaggiano una minoranza dei soci nell'atto costitutivo di societa' per le quali e' prevista l'omologazione. In principio non mi parrebbe giusto ritenere che la semplice sottoscrizione in buona fede di una clausola di qualsivoglia negozio giuridico sia legittima per il semplice fatto di essere stata sottoscritta, appunto, ove la stessa violi la normativa vigente. Lo stesso decreto 58/98 pone oltre l'art.30 altri criteri a tutela dell'investitore(vigilanza normativa, diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente) ma anche per preservare l'integrita' dei mercati. Ultimamente ho avuto la sensazione che, in alcuni casi, le sim utilizzino criteri d'interpretazione ad usum delfini riguardo la "sospensiva di sette giorni" per gli investimenti effettuati "con tecniche di comunicazione a distanza"... Mi limito quindi a chiedervi se, alla luce delle informazioni fornitevi, sia, a pare vostro, lecita o meno l'opposizione alla mia richiesta di recesso e se la famosa sospensiva di sette giorni sia una costante per tutte le sottoscrizioni(la prima e la/le successive) quando effettuate con tecniche di comunicazione a distanza e da investitori non professionisti. A mio modesto parere, fare un po' di luce su questo argomento potrebbe essere di notevole interesse ed utilita' per tutti coloro che affidano i sudati risparmi, con piena fiducia, alle societa' d'intermediazione. Vi ringrazio sin d'ora per l'attenzione che vorrete accordarmi e vi saluto cordialmente.

Risposta:
Il comportamento dell'intermediario e' corretto: il diritto di recesso spetta nel caso di prima sottoscrizione, e non per le successive, poiche' le sottoscrizioni successive non danno luogo ad un nuovo contratto ed il cliente e' gia' in possesso del prospetto informativo. Il diritto di recesso spetta in tutti i casi in cui l'offerta sia prestata fuori sede e a distanza, come appunto disposto dal comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta
 
 
 
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