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Fondo pensione Cometa: informazioni sulla possibilita' di riscatto
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Lettera 
25 luglio 2004 0:00
 
Egregio Pedone, in riferimento alla possibilita' di riscatto del fondo pensione Cometa, desidero sapere cosa prevede la normativa, poiche' nell'azienda dove lavoro mi e' stato detto che in caso di sospensione della contribuzione trascorsi i 5 anni, avrei diritto al rimborso delle quote versate soltanto nell'ipotesi del licenziamento e/o cambio lavoro. Rimanendo in forza alla stessa azienda ed optando per la sospensione contributiva, le quote versate al fondo Cometa risulterebbero acquisite al fondo fino all'eta' pensionabile. E' vero? Se e' cosi', credo sia una bella fregatura, non Vi pare?
Vi ringrazio dell'attenzione, e nell'attesa di una risposta porgo cordiali saluti.

Risposta:
Il fondo Cometa e' un fondo pensione chiuso il cui preciso scopo e' quello di erogare una pensione alla cessazione dell'attivita' lavorativa (e con il conseguimento di certi requisiti (si veda art. 22 dello statuto a questo indirizzo: clicca qui).
Lo stato fornisce una agevolazione fiscale sui contributi versati a questi fondi a patto che gli stessi garantiscano che i soldi versati in questi strumenti non vengano spesi in modo diverso rispetto all'obiettivo del fondo (erogare una pensione). Non sono strumenti pensati per "mettera da parte dei soldi" per finalita' generiche che si possono riscattare quando si vuole. Servono a costruirsi una pensione ed i soldi cosi' accantonati, in linea di massima, non si possono toccare fino alla pensione. E' giusto che sia cosi'.
Il riscatto del capitale accumulato rivalutato e' una eccezione alla quale si puo' accedere se nel momento in cui si perdono i requisiti per la partecipazione al fondo (perche' si smette di essere un lavoratore del settore metalmeccanico) non si sono maturati ancora i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica.
L'art. 24 dello statuto e' piuttosto chiaro:
"1. - Il lavoratore associato che al momento della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al precedente art.22, puo' riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
2. - In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso e' riscattata dai beneficiari di cui al precedente art.21; in mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.
3. - Il riscatto comportera' la riscossione dell'intera posizione individuale; la liquidazione dell'importo cosi' definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto."
In casi pariticolari, si possono chiedere al fondo anticipazioni a norma dell'art. 24 dello statuto: "Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi, puo' chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile, nonche' per opere di ristrutturazione, nei limiti dell'intero ammontare della sua posizione pensionistica. Il lavoratore associato ha la facolta' di reintegrare nella propria posizione l'anticipazione percepita secondo le norme operative interne."
Crediamo che queste norme non siano affatto una "fregatura" ma una tutela per il lavoratore. Se uno vuole semplicemente mettere da parte dei soldi per utilizzarli come vuole, ha mille altri modi per farlo, ovviamente non usufruendo dei vantaggi fiscali. La "fregatura", se vogliamo definirla cosi', e' probabilmente il fatto che gli hanno fatto sottoscrivere questo fondo senza dargli le istruzioni adeguate sul suo funzionamento.
Puo' avere maggiori informazioni sul fondo al call-center al n. 02/393371 oppure sul sito clicca qui
 
 
 
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