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Fondoenergia
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Lettera 
13 ottobre 2004 0:00
 
Come molti colleghi ho aderito al fondo previdenziale di categoria (fondenergia) per beneficiare del contributo del datore di lavoro; Per farlo ho dovuto trasferire il 100% del mio TFR. Vorrei se possibile due esempi numerici sulla tassazione a cui saro' soggetto nei seguenti casi:
1) quando chiedero' la liquidazione della mia posizione per procedere all'acquisto della prima casa.
2) quando tra 30 anni andro' in pensione il 50% che chiedero' in conto capitale come sara' tassato e come sara' tassata la rendita vitalizia? Quanto ho letto sulla documentazione informativa o sui giornali mi ha Solo confuso le idee... GRAZIE.
Carlo, da Cagliari

Risposta:
Fondenergia e' stato istituito in base agli accordi collettivi tra le parti firmatarie del C.C.N.L. per i settori Energia, Eni e Petrolio, ed e' iscritto all'apposito Albo tenuto presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). Una premessa doverosa risponde di per se' alle sue domande: con la recentissima Legge n. 243 del 23.08.04 (G.U. n. 222 del 21.09.04), il Legislatore si e' decisamente posto il problema di ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare, praticamente in tutti i punti essenziali, rimarcando le seguenti necessita':
a)ampliamento della deducibilità' fiscale della contribuzione a tutte le forme di previdenza integrativa.
b)superamento del condizionamento fiscale legato all'esercizio della richiesta di liquidazione in forma capitale di una parte della posizione accumulata
c)rimodellazione della tassazione dei rendimenti legati ai vari prodotti.
Come si puo' ben comprendere, molti grandi problemi legati alle sue domande, devono ancora trovare una definitiva risposta. Il Governo avra' 12 mesi di tempo dall'entrata in vigore della legge suddetta (6 Ottobre 2004), per emanare tutti i decreti attuativi necessari. Solo allora riusciremo tutti ad avere le idee piu' chiare su di un argomento così complicato. La speranza e' comunque quella di vedere superate le condizioni impositive previste sino ad oggi, con la possibilita' (?) di azzeramento delle tassazioni in materia, che non farebbe altro che compararci alla quasi generalita' degli altri Stati dell'Unione Europea. Attualmente per le condizioni di parziale liquidazione della posizione, causa acquisto prima casa, rimangono valide le indicazioni emerse con il D. Lgs. N. 47/2000, che prevedono la possibilita' in esame solo dopo un minimo di 8 anni di versamenti e la tassazione c.d. separata dell'intero importo liquidato (vengono ritassati anche gli interessi!). Per tassazione separata di deve intendere l'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti alla percezione della somma richiesta. E' eventualmente esente solo il contributo del lavoratore versato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. sopra menzionato (01.01.2001).
 
 
 
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