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Gestioni malgestite e malvedute
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Lettera 
23 novembre 2003 0:00
 
L'anno scorso in aprile ho fatto un investimento di gestione mista presso la Cassa di Risparmio di Ravenna (Presidente Patuelli). Avendo riscontrato difetti nella trasparenza per investimenti di cui io ero all'oscuro e che mi procurarono perdite forti nei primi mesi, anche se io cercavo una gestione tranquilla, mi sono rivolta ad un Avvocato dell'Adiconsum di Roma che mi dava ragione dopo avere esaminato le carte e si rivolgeva all'Ombdusman bancario. A meta' ottobre la risposta: la pratica era respinta per i seguenti motivi:

1) la testimonianza del mio compagno che era con me non e' stata ritenuta valida (mancanza di consegna delle documentazioni)

2) afferma la Banca di Ravenna che io avevo gia' fatto investimenti da loro (Monetario, BOT) e che quindi conoscevano il mio profilo, quindi non potevo lamentarmi

3) la Banca non e' tenuta a comunicare al cliente su che cosa investe i miei 140.000 EURO

4) il fatto che mi avessero consegnato un foglio con la scritta "Rischio Medio" e dopo tre mesi ricevessi un foglio con "Rischio Medio-Alto" (che non avrei firmato) e' per loro un "refuso".

L'avvocato non se la sente di proseguire: e' molto difficile, forse perche' Patuelli e' il Vice dell'ABI?
Grazie e saluti

Risposta:
Ci sembra alquanto strano che l'Ombudsman Bancario si sia pronunciato su una gestione di 140.000 euro (a causa del limite di competenza dell'Ombudsman che e' 10.000 euro) e ci sembra ancora piu' strano che si sia pronunciato nei termini da lei indicati.
Certamente il fatto di aver investito precedentemente (in monetario e BOT) e' a suo favore e non della banca. Da questi investimenti si poteva presumere solo il profilo di rischio basso.
Le leggi attualmente in vigore dettano regole molto stringenti per gli intermediari finanziari a favore dei risparmiatori. Molto spesso, purtroppo, queste regole non sono conosciute e vige ancora l'idea che le banche abbiamo i migliori avvocati del mondo e che sia impossibile vincere in tribunale contro di loro.
Non e' piu' cosi'.
I criteri generali ai quali gli intermediari finanziari devono attenersi sono sanciti dall'art. 21 del d.lsg 58/98 il quale dice: Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
E' importante comprendere che queste disposizioni non sono mere indicazioni programmatiche, ma disposizioni vincolanti e stringenti. La CONSOB ha emanato un regolamento attuativo, avente forza di legge, che specifica nel dettaglio attraverso quali procedure questi principi devono essere applicati (maggiori dettagli: Operazioni finanziarie strampalate: cosa dice la legge?- clicca qui).
Tra l'altro questo regolamento e' stato oggetto di una recente proposta di modifica (operativa, probabilmente, a partire dal 2004) che rendera' ancora piu' stringenti questi principi.
Gia' da adesso, in parole semplici, la banca non puo' eseguire operazioni finanziarie che siano contrarie al profilo di rischio del cliente a meno che il cliente non abbia autorizzato espressamente a fare l'operazione pur avendo la banca indicato per iscritto che l'operazione e' inadeguata. Questa e' una garanzia molto forte per il cliente. La banca, inoltre, non puo' fare operazioni in conflitto di interesse con il cliente arrecando un danno economico, neppure se ha indicato per iscritto il fatto che l'operazione era in conflitto di interessi.
Una cosa molto importante da sapere e' che nella cause di risarcimento danni contro gli intermediari finanziari, vige l'inversione dell'onere dalla prova. Spetta cioe' all'intermediario finanziario dimostrare di aver agito correttamente seguendo tutte le stringenti disposizioni previste dalla legge e non al cliente dimostrare che la banca non ha esercitato la necessaria diligenza e perizia.
Dal punto di vista legale, questo e' uno strumento molto forte nelle mani dei risparmiatori. Strumento del quale la maggioranza ignora l'esistenza.
In sintesi, ripetiamolo, e' possibile far causa alla banca in tutti quei casi nei quali la banca ha disposto operazioni contrarie al proprio profilo di rischio (quello che e' stato indicato nell'apposito documento o, in assenza di questo, che era desumibile dalle informazioni in possesso della banca) oppure in conflitto di interessi e che, per tale conflitto, hanno arrecato un danno economico che non si sarebbe verificato qualora l'operazione non fosse stata in conflitto di interessi.
Tornando al suo caso specifico, dovremmo analizzare tutte le carte per poter dare un parere circa la mancata diligenza professionale che l'intermediario finanziario avrebbe dovuto utilizzare.
Se desidera puo' inviarci per posta copia della documentazione.
 
 
 
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