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Insequestrabilità e impignorabilità delle polizze
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Lettera 
30 giugno 2009 0:00
 
Per la prima volta, da quando tutte le banche e assicurazioni mi propongono investimenti assicurativi in cui presentano il vantaggio dell'impignorabilità e insequestrabilità (art 1923 cc), dal consulente di Banca Mediolanum mi è stato specificato che:
tale vantaggio è valido solo dopo due anni dalla stipula del contratto.
Vero???????
Francesco, da Torino (TO)

Risposta:
Le Sezioni Unite della Cassazione, con provvedimento 2871 del 31 marzo 2008, hanno stabilito che il curatore (si trattava di un caso di fallimento) non e' legittimato a chiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla massa il correlativo valore di riscatto; esclusivamente potendo, invece (nel caso in cui il contratto appaia stipulato non per reali finalità previdenziali ma in pregiudizio dei creditori), agire in revocatoria relativamente ai premi pagati ai sensi dell'art. 1923, comma 2 c.c. e dell'art. 67 della legge fallimentare.
Il codice civile recita "Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni", mentre la legge fallimentare ammette la revocatoria per gli atti compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento.
Anche in precedenza vi erano orientamenti che andavano nella stessa direzione, sebbene non uguali alla piu' recente sentenza delle Sezioni Unite.
Ancora una volta, quindi, suggeriamo di lasciar perdere le polizze finanziarie: oltre ad essere inefficienti, non mettono al riparo dai creditori come ancora oggi comunemente si crede.
 
 
 
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