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Un lettore risponde sui fondi Sanpaolo “truccati”
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Lettera 
31 luglio 2003 0:00
 
Scrivo riguardo i fondi SPI "truccati", tema oggetto di una risposta nell'edizione odierna della rubrica "Lettere" nella sezione "Investire Informati" del sito Aduc.
Riporto un mio intervento dello scorso anno in alcuni forum-web di finanza.
Responsabilita' SGR nei confronti dei sottoscrittori fondi comuni Il caso dei fondi SanPaoloImi (l'azionario fatto andare bene a costo di far andare male i due bilanciati) evidenzia il caso di responsabilita' della SGR (Societa' di Gestione del Risparmio) nei confronti del sottoscrittore dei fondi comuni danneggiati.
Siamo in presenza, infatti, non della "solita" responsabilita' di un intermediario nella prestazione di un servizio di investimento (collocamento di un fondo comune di investimento), ma della responsabilita' di una societa' di gestione di un fondo, per irregolarita' commesse nella gestione del fondo stesso.
Un caso alquanto raro in Italia, che presenta risvolti giuridici interessanti: esistono opinioni discordanti gia' riguardo alla tipologia di rapporto giuridico esistente tra cliente e SGR.
Bloomberg Investimenti del 20/04/02, pagina 28. Il virgolettato e' di Pierdomenico De Gioia Carabellese, avvocato dello studio Baker Mc Kenzie.
Secondo un orientamento giuridico, la SGR agisce sulla base di un contratto di mandato, per cui puo' essere citata direttamente per violazione degli obblighi di mandataria e il pregiudizio che tale condotta ha recato al diritto di credito dell'investitore.
"Si tratta di un'azione piu' lineare sotto il profilo processuale, meno sotto quello probatorio trattandosi di azione di natura extra-contrattuale.
Un'altra via sarebbe quella direttamente nei confronti del fondo per inadempimenti degli obblighi contrattuali, fondo che poi, verosimilmente, chiamerebbe in manleva il gestore (sulla base del rapporto di mandato). In questo caso basterebbe all'investitore provare l'esistenza del rapporto contrattuale, dovendo per contro dimostrare il fondo, per sottrarsi alla propria responsabilita', che l'inadempimento non e' dipeso da fatti a se' imputabili.
E' da notare che l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorita' di vigilanza e' tendenzialmente elemento che rende piu' difficile l'esclusione della propria responsabilita' da parte del gestore".
Non tutti concordano sul rapporto di mandato, in quanto l'investitore aderisce al fondo, che ha una sua autonomia patrimoniale, e ne accetta le regole, per cui sembrerebbe piu' corretto parlare di rapporto di tipo associativo.
Saluti.

Risposta:
la ringraziamo per il suo commento che pubblichiamo volentieri.
 
 
 
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