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Mutuo Arancio e forum web di finanza
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Lettera 
17 giugno 2004 0:00
 
Vi invio il famoso contratto di un ottimo mutuo. Il MUTUO ARANCIO.
Esso su molti forum viene criminalizzato ma al primo colpo d'occhio sembra un ottimo mutuo a tasso variabile.
Avete voi una vostra opinione?
A me sembra un mutuo che fa realmente concorrenza alle nostre INGORDE banche italiane. Grazie. Un vostro socio.
Antonio, da Francavilla al Mare
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INGD (ED. 05/2004). Validita': 60 gg. data proposta.
Art. 1 (Importo e disciplina del mutuo - Modalita' di erogazione) 1. Ai sensi degli artt. 38 e seguenti del TUB, la Banca concede alla Parte finanziata che accetta la somma di Euro 90.000, 00 (novantamila) a titolo di mutuo per la durata ed al tasso di interesse indicati ai successivi artt. 2 e 3.
2. La Parte finanziata da' quietanza di detto importo riconoscendosene vera e reale debitrice per se' e successori in via fra tutti solidale e indivisibile. La Parte finanziata dispone che da tale importo vengano dedotte le somme corrispondenti all'imposta sostitutiva stabilita dal DPR 601/1973 e successive modifiche ed integrazioni e che venga qui in atto erogata la differenza mediante assegno/i circolare/i. Resta inteso che, nel caso in cui la Parte Finanziata non comprovasse con documenti che l'ipoteca di cui al successivo art. 7 e' stata regolarmente iscritta e che la stessa garanzia non e' preceduta da trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli la Banca (salvo che ritenga di consentire un nuovo termine) potra' avvalersi della facolta' di risolvere il contratto mediante comunicazione inviata al domicilio della Parte finanziata.
3. Su tale somma matureranno gli interessi di cui al successivo art. 3, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Atto.
4. La Parte finanziata dichiara di aver ricevuto le "Informazioni Generali" nonche' il "Prospetto Informativo Europeo Standardizzato" (cosiddetto "ESIS") contemplati nel "Codice di condotta europeo per i mutui casa" al quale la Banca ha aderito e reso disponibile presso la propria sede e sito internet. Le predette "Informazioni Generali" riportano, ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza bancaria, le principali condizioni contrattuali del mutuo. La Parte finanziata dichiara, inoltre, di essere stata informata di aver diritto di ricevere, prima della conclusione del presente Atto, una copia del relativo testo in forma cartacea o su altro supporto durevole.
5. La Parte finanziata e gli eventuali Garanti danno atto ed accettano che il mutuo e' regolato dai patti e dalle condizioni interamente previsti nel presente Atto e nel CAPITOLATO, nonche' dalle disposizioni legislative, vigenti e future, queste ultime in quanto applicabili, in materia di credito fondiario. Danno inoltre atto che in caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Atto e nel CAPITOLATO, prevale quanto previsto in quest'ultimo; in caso di contrasto tra quanto previsto nella Parte I e nella Parte II del CAPITOLATO, prevale quanto disposto nella Parte II.
6. La Parte finanziata e gli eventuali Garanti dichiarano di aver letto e pertanto di conoscere il contenuto del predetto CAPITOLATO, nonche' di accettarlo integralmente, approvandone specificamente gli articoli.
Parte I
5) Obblighi della parte finanziata.
7) Diminuzione di garanzia.
10) Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine.
12) deroga agli artt. 1955 e 2869 cod. civ.
14) Imputazione dei pagamenti.
17) Foro competente.
Parte II
1) Operativita' tramite tecniche di comunicazione a distanza.
2) Rapporti cointestati.
3) Servizio di alimentazione (autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario).
4) Comunicazioni periodiche.
5) Invio di comunicazioni al Cliente.
6) Diligenza - Cause di esclusione della responsabilita' - Cause di forza maggiore.
Art. 2 (Termini e modalita' di rimborso - Altri obblighi della Parte finanziata) INGD (ED. 05/2004)
Validita': 60 gg. data proposta.
1. La Parte finanziata si obbliga a rimborsare il mutuo in anni 15, mediante il pagamento di 180 rate mensili posticipate di ammortamento, da pagarsi senza interruzione e senza necessita' di espressa richiesta da parte della Banca, al tasso indicato nel successivo art. 3. Ciascuna rata, cosi' come indicato nel Piano di ammortamento allegato al presente Atto sotto la lettera "__" per farne parte integrante e sostanziale, sara' comprensiva di capitale ed interessi.
2. Il piano di ammortamento decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente Atto. Nel caso in cui il giorno di sottoscrizione corrisponda con il primo giorno del mese il piano di ammortamento decorrera' dal medesimo giorno.
3. Tutte le rate di cui sopra scadranno ogni mese il primo giorno di calendario del mese successivo.
4. Qualora l'Atto sia sottoscritto in un giorno successivo al primo giorno di calendario, la Parte finanziata sara' tenuta a corrispondere alla Banca i soli interessi maturati al tasso indicato all'art. 3, primo comma, nel periodo dalla data di sottoscrizione del presente Atto sino alla data di inizio del Piano di ammortamento. Detti interessi saranno corrisposti alla scadenza della prima rata, unitamente a quest'ultima.
5. La Parte finanziata si obbliga a trasmettere alla Banca, anche tramite il Notaio incaricato, entro il termine di giorni ___ dalla data odierna, i seguenti documenti: a. la dichiarazione notarile da cui risulti l'avvenuta iscrizione, con i relativi estremi, dell'ipoteca di cui al presente Atto, attestante che al momento di tale iscrizione l'immobile offerto in garanzia era di piena proprieta' di chi ha concesso l'ipoteca, che questa e' di primo grado e senza concorrenti e non e' preceduta da alcun privilegio e/o formalita' pregiudizievole; b. una copia esecutiva e due copie autentiche del presente Atto nonche' il duplicato della nota di iscrizione ipotecaria; c. copia autentica dell'atto di compravendita dell'immobile stipulato contestualmente al presente Atto.
Art. 3 (Tasso d'interesse - Revisione periodica dei tassi d'interesse) 1. Per le prime due rate di ammortamento, il tasso di interesse e' fissato nella misura del 3, 09% annuo nominale.
2. A partire dalla terza rata il mutuo e' regolato ad un tasso variabile pari alla quotazione dell'Euribor a un mese/365 relativa all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente rispetto al periodo di riferimento della rata con arrotondamento al centesimo superiore (per il mese di novembre pari a %), maggiorata di 1, 00 punti percentuali in ragione d'anno. L'Euribor e' il tasso d'interesse applicato ad operazioni di deposito, entro l'area UE, fra banche primarie, calcolato giornalmente a cura del Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) e pubblicato sulla stampa specializzata. Le variazioni di tasso applicato al mutuo, saranno pertanto oggetto di revisione mensile, con esclusione delle prime due rate immediatamente successive alla data di sottoscrizione del presente Atto. Il calcolo degli interessi fa riferimento all'anno commerciale.
3. Le modificazioni della misura del tasso di interesse comporteranno la rielaborazione del piano di ammortamento alle nuove condizioni di tasso, sulla base del debito e della durata residui, con conseguente ricalcolo delle nuove rate di ammortamento.
4. Nel caso in cui la rilevazione dell'Euribor a un mese/365 non dovesse essere anche transitoriamente disponibile, si fara' riferimento alla quotazione dell' Euro LIBOR a un mese (London Interbank Offered Rate: tasso di interesse che viene utilizzato sul mercato Londinese per i prestiti fra le banche. Il LIBOR e' comunicato ogni giorno dall'Associazione delle Banche inglesi e ha valore per gli scambi del giorno successivo) relativa all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente rispetto al periodo di riferimento della rata con arrotondamento al centesimo superiore.
5. L'ammontare di ciascuna rata determinata ai sensi dei precedenti comma 1 e 2 e' indicato nel Piano di ammortamento allegato.
6. Il costo totale della presente operazione a carico della Parte finanziata, calcolato considerando gli interessi di cui al presente articolo e le commissioni e spese applicate (pari a Euro 0, 00), e' rappresentato dall'ISC (Indicatore sintetico del costo di credito) pari a 3, 14 % (tre virgola quattordici per cento).
Art. 4 (Recesso della Parte finanziata - Rimborsi anticipati del capitale) 1. E' concesso alla Parte finanziata il diritto di recedere dal contratto, senza dover corrispondere alcun compenso od altro onere alla Banca, alle condizioni indicate nell'art. 8, Parte I, del CAPITOLATO.
2. E' altresi' concessa alla Parte finanziata, senza dover corrispondere alcun compenso od altro onere alla Banca, fermo restando quanto previsto all'art. 8, Parte I, del CAPITOLATO, la facolta' di effettuare rimborsi parziali e anticipati del capitale, per un ammontare minimo di 1.000, 00 Euro, anche in momenti diversi rispetto alle scadenze delle singole rate. Tali rimborsi parziali e anticipati comporteranno la riduzione della durata originaria del contratto, fermo restando che l'importo delle rate residue non sara' comunque superiore a quello originariamente determinato nel piano di ammortamento in linea capitale. La riduzione del numero delle rate non comportera' novazione alcuna.
Art. 5 (Spese, commissioni, imposte ed altri oneri)
1. Sono a carico della Parte finanziata le spese notarili, comprese quelle relative al rilascio di copie del presente contratto autentiche od in forma esecutiva, e quelle relative alle formalita' di iscrizione o annotamenti ipotecari INGD (ED. 05/2004). Validita': 60 gg. data proposta.
nonche' le imposte connesse e conseguenti alla presente operazione e specificamente l'imposta sostitutiva, da corrispondere all'Erario a norma degli artt. 17 e 18 del DPR 601/1973, nella misura attuale dello 0, 25% calcolata sull'ammontare della somma erogata.
2. La Parte finanziata prende atto che non sono a suo carico le spese e commissioni di perizia, di istruttoria, di assicurazione dell'immobile e di incasso rata.
Art. 6 (Interessi di mora) 1. Ferma la facolta' per la Banca di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 10, Parte I, del CAPITOLATO, nel caso di ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata e comunque su ogni somma contrattualmente dovuta dalla Parte finanziata, anche in conseguenza di risoluzione o decadenza dal beneficio del termine, matureranno a carico della Parte finanziata stessa, a decorrere dalla data di scadenza e fino al momento del pagamento, gli interessi di mora nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, fermo restando che la misura di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potra' mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 108/1996, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.
Su questi interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica.
Art. 7 (Concessione di ipoteca e disciplina della stessa)
1. A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e dall'allegato CAPITOLATO, la Parte finanziata ovvero, se diverso dalla Parte finanziata, il Garante, ai sensi degli artt.
38, 39, 40 e 41 del TUB concede a favore della Banca IPOTECA di primo grado da iscriversi presso la Conservatoria competente sopra l'immobile e le accessioni, i miglioramenti e le pertinenze relativi, di cui alla seguente descrizione: (ritrascrivere a cura del notaio la descrizione riportata nella relazione notarile del ######## inviata alla Banca e coincidente con quanto oggetto di compravendita).
2. La concessione dell'ipoteca e' fatta per la somma di Euro 180.000, 00 (centottantamila), la quale comprende e garantisce: l'importo del capitale mutuato; gli interessi come determinati nella misura prevista dall'art. 3, fatti salvi i criteri di variazione e di determinazione di cui al medesimo articolo; gli interessi di mora nella misura stabilita dal precedente art. 6; quanto dovuto alla Banca, per le spese legali, di giudizio e di collocazione (incluse quelle di cui al primo comma dell'art. 2855 cod. civ.) non che spese stragiudiziali, tasse, imposte e qualunque altra somma che potesse rappresentare un credito della Banca in dipendenza del presente contratto, dell'allegato CAPITOLATO o di legge, anche per i casi di risoluzione, di decadenza dal beneficio del termine. La somma iscritta si intende aumentata di diritto, ai sensi dell'art. 39, terzo comma, del TUB sino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di clausole d'indicizzazione.
3. La concessione di ipoteca viene fatta con la formale assicurazione alla Banca della piena proprieta' e completa disponibilita' dei beni che ne sono oggetto e della loro liberta' da servitu' non apparenti e vincoli ed oneri pregiudizievoli, e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria.
4. La parte concedente ipoteca prende atto che l'ipoteca sara' regolata, oltre che dal presente articolo, dalle specifiche disposizioni contenute nell'art. 7, Parte I, del CAPITOLATO, nonche' dalle applicabili disposizioni legislative in materia.
5. Il fabbricato oggetto del mutuo sara' assicurato direttamente dalla Banca, fino alla concorrenza della quota di valore corrispondente al capitale residuo del mutuo stesso. La garanzia sara' operante per i danni subiti dal fabbricato a seguito degli eventi meglio descritti nell'"Estratto delle Condizioni di Polizza" che la Parte finanziata e/o il Terzo datore di ipoteca dichiarano di aver ricevuto e che e' allegato al presente Atto sotto la lettera "__". Tale copertura, il cui costo e' a totale carico della Banca, opera con le seguenti modalita': a. in caso di danno totale l'indennizzo verra' corrisposto direttamente alla Banca con conseguente estinzione anticipata o riduzione del mutuo secondo le modalita' di cui al precedente art. 4; b. in caso di danno parziale, previo benestare da parte della Banca, l'indennizzo, ridotto se ed in quanto operante il disposto dell'art. 1907 del cod. civ., verra' erogato direttamente alla Parte finanziata, a fronte della presentazione dei documenti attestanti l'esecuzione delle opere di completo ripristino dell'immobile.
Per "danno totale" si intende il danno subito dal fabbricato assicurato per un importo pari o superiore all'80% del valore del fabbricato stesso come risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.
Per "danno parziale" si intende il danno subito dal fabbricato assicurato per un importo inferiore all'80% del valore del fabbricato stesso come risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.
In caso di sinistro la Parte finanziata e/o il Terzo datore di ipoteca dovranno, sotto pena di risoluzione del contratto di mutuo, ottemperare agli obblighi posti a carico del Mutuatario dall'art. 14 del sopracitato "Estratto delle Condizioni di Polizza".
Art.8 (Modifica delle condizioni economiche) 1. La Banca si impegna a non modificare le condizioni economiche pattuite al momento della sottoscrizione del presente Atto, fatta eccezione per oneri e spese conseguenti a modifiche delle disposizioni normative.
Art.9 (Decadenza)
1. Fermo restando i casi di risoluzione previsti dall'art. 10, Parte I, del CAPITOLATO, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. costituisce decadenza dal beneficio del termine.
Art. 10 (Agevolazioni tributarie e tariffe notarili) 1. Il presente Atto e le relative formalita' godono del trattamento tributario di cui al DPR 601/1973 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle agevolazioni tariffarie notarili (onorari ridotti alla meta') e di formalita' degli atti previste dall'art. 39, comma 7 del TUB.
2. L'importo dell'imposta sostitutiva applicabile ai sensi della normativa sopracitata viene trattenuto dalla Banca all'atto dell'erogazione del finanziamento.
3. La Parte finanziata si impegna a versare alla Banca le eventuali maggiorazioni di detta imposta che, per successive disposizioni legislative, la Banca medesima fosse ritenuta a corrispondere in relazione al presente Atto.
Art. 11 (Elezione di domicilio - Conclusione del contratto) 1. Per l'esecuzione del contratto di mutuo e per ogni effetto di legge la Parte finanziata e gli eventuali Garanti eleggono domicilio, ai sensi degli artt. 47 cod. civ. e 30 cod. proc. civ. presso l'indirizzo dichiarato in Atto o successivamente comunicato con lettera raccomanda a. r., telegramma o fax alla Banca.
2. La Parte finanziata da' atto che la Banca ha eletto domicilio nella lettera contente la "Proposta contrattuale" sopra allegata sotto la lettera "A" presso la propria sede in Milano, via xxxx, anche agli effetti dell'iscrizione ipotecaria ex art. 39, primo comma, TUB.
3. L'accettazione della proposta di mutuo dovra' ritenersi conosciuta dalla Banca nel momento in cui verra' sottoscritto il presente Atto dalla Parte finanziata, dalla eventuale Parte garante e dal Notaio, presso il cui studio, solo a tale specifico fine, la Banca ha eletto domicilio.
Le Parti dichiarano di aver gia' preso conoscenza degli allegati e percio' dispensano me Notaio dalla lettura dei medesimi.
Sara' cura del Notaio rogante consegnare alla Parte finanziata copia autentica del presente atto.
Il presente atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte completato da me Notaio, su numero ___ fogli di cui si sono occupate facciate _____ compresa la presente, e' stato letto da me Notaio ai comparenti i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro manifestata volonta' e con me Notaio lo sottoscrivono.
F.TO: MUTUATARIO.
GARANTI.
NOTAIO.
Antonio, da Francavilla al Mare

Risposta:
Il nostro giudizio e' molto positivo nei confronti di un mutuo offerto a condizioni estremamente concorrenziali rispetto ai mutui a tasso variabile attualmente disponibili. La scelta della tipologia dipende da molti fattori ma, nel caso in cui si desideri un mutuo a tasso variabile, il Mutuo Arancio e' certamente da prendere in seria considerazione. Quanto ai forum web di finanza, costituiscono spazi liberi dove ci si scambiano opinioni, e non bisogna prendere per oro colato qualsiasi cosa venga scritta. Nei principali forum (che frequento personalmente) le opinioni sono state immediatamente positive, comunque.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta
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