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Obbligazioni Parmalat comprate al telefono
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Lettera 
10 giugno 2004 0:00
 
Spett. Aduc, sono cointestatario del seguente bond: Parmalat Fin 6, 25% 7.2.00-05, nel bollato della banca e' scritto che ho acquistato i titoli in contropartita diretta, con data di esecuzione 04/02/2000 ma con valuta 09/02/2000, sono anche in possesso di un ordine d'acquisto della banca (copia per cliente) senza la mia firma. Premetto che ho gia' ricevuto, su mia richiesta, la documentazione (manca l'ordine di acquisto) e con essa anche questa risposta:
" Dobbiamo purtroppo evidenziarle che la ricerca relativa alla disposizione d'acquisto da lei impartita in data 04/02/2000, relativamente alle obbligazioni Parmalat Fin. 6, 25% 05, ha avuto esito negativo. Il tempo trascorso dagli accadimenti non ci consente di verificare l'eventuale canalizzazione telefonica delle citate disposizioni: l'obbligo della registrazione telefonica e' infatti limitato a due anni dal conferimento della disposizione. La documentazione a qualsivoglia titolo firmata contempla sempre una seconda copia da consegnare al sottoscrittore (in tal caso lei dovrebbe poter esibire tale copia). Le obbligazioni ora contestate sono titoli quotati al Mercato Lussemburgo, riservate in fase di emissione (collocamento) a Banche e ad investitori istituzionali e da questi successivamente negoziate, raramente sul citato Mercato, ma piu' frequentemente sull'Euromercato, in questo caso l'intermediario che, quale controparte, interviene in nome e per conto di propria clientela opera in negoziazione "per conto terzi " in un mercato " non regolamentato". I bonds in oggetto, come era del resto previsto anche nelle rispettive offerings circulars, non potevano essere offerti al pubblico in Italia, non essendo stata prevista la pubblicazione ed il deposito del prospetto informativo prescritto dalla normativa applicabile alla sollecitazione all'investimento (art 94 ss TUF) ed essendo, pertanto, per legge interdetto in Italia qualsiasi annuncio pubblicitario, cosi' come la distribuzione di qualsiasi materiale informativo relativo all'offerta dei titoli (art 101 TUF). Se collocati in Italia, quindi, i bonds avrebbero potuto essere classati (sul mercato primario) solo presso investitori professionali. Il divieto della sollecitazione, peraltro, non esclude che l'intermediario, su richiesta della clientela, e quindi, in assenza di qualsisi sollecitazione o, promozione da parte dell'intermediario medesimo (e in assenza, ovviamente, di qualsiasi intesa con i collocatori), abbia potuto trasmettere o eseguire ordini di acquisto ricevuti dalla clientela, la quale si sia di volta in volta attivata d'iniziativa, sulla scorta di informazioni di cui sia venuta in possesso ".
Alla luce di cio' sollevo alcuni quesiti: 1- Se la banca non trova l'ordine con la mia firma, puo' essere invalidato il contratto?
2- Se mercato "non regolamentato" e' la stessa cosa di "fuori mercato".
3- Se, come scrive la banca, era per legge interdetto in Italia qualsiasi annuncio pubblicitario, cosi' come la distribuzione di qualsiasi materiale informativo, come potevo io essere a conoscenza dei titoli e acquistarli il 04/02/2000 (3 giorni prima del collocamento)?
4- Se i bonds in oggetto, non potevano essere offerti al pubblico in Italia, dove avrebbero potuto essere classati solo presso investitori professionali e solo sucessivamente negoziati sull'Euromercato, come puo' la banca venderli ai privati ante collocamento il 04/02/2000?
5- Se, alla luce anche del vostro articolo, dove e' scritto: " Riteniamo che sussistano buone ragioni per un pronunciamento favorevole del giudice e la restituzione del capitale investito, laddove i bonds siano stati ceduti in contropartita diretta e fuori mercato e nel periodo immediatamente susseguente l'emissione degli stessi", e visto che i titoli mi sono stati venduti ancor prima del collocamento posso promuovere un'azione legale contro la banca. Complimenti per il vostro lavoro, cordiali saluti
Michele, da Venezia

Risposta:
Stiamo notando non pochi casi di banche che cercano di cavarsela affermando che l'ordine era stato trasmesso per via telefonica e la
legge impone di conservare i nastri solo per due anni, ed il Suo pare uno di questi casi.
Iniziamo col dire che le telefonate sono registrate solo al call center dell'apposito servizio di banca telefonica. Se non utilizzava quel servizio, non si vede come la banca abbia potuto comprarle. Spesso si
telefona in agenzia e poi si passa a firmare, ma tale procedura non e' corretta, e l'ordine di acquisto non e' valido se il cliente non ha firmato. Puo' verificare, quindi, se l'eseguito ricevuto riporta "ordine
impartito via banca telefonica" (o simile) oppure se ci sono gli estremi di un ordine in agenzia. Soprattutto: la banca telefonica non rilascia copia dell'ordine, quindi il possesso di una copia dello stesso, e senza la firma del cliente, gioca enormemente a favore. La valuta a tre giorni lavorativi e' la norma, invece. "Mercato non regolamentato" e' sinonimo di "fuori mercato". Il Suo e' l'ennesimo caso di titoli venduti al grey market (periodo che intercorre tra l'annuncio di un'emissione ed il suo effettivo
collocamento): secondo noi, tale procedura costituisce un collocamento abusivo del titolo.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta
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