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Parmalat: se non ho ancora fatto l’iscrizione al passivo?
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Lettera 
10 giugno 2004 0:00
 
I possessori di obbligazioni parmalat che non avessero fatto domanda di ammissione al passivo avranno comunque diritto al risarcimento nella modalita' che verra' definita probabilmente con un concambio azionario?
Carlo, da Taranto San Vito

Risposta:
non si preoccupi se non ha ancora fatto l'iscrizione al passivo. Infatti, avvalendosi delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 3 maggio 2004 n. 119, che ha introdotto nuove norme finalizzate a facilitare la presentazione e l'esecuzione di un concordato con i creditori, su istanza del Commissario Straordinario Dr. Enrico Bondi il Giudice Delegato Dr. Vittorio Zanichelli ha disposto la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo per le societa' in Amministrazione Straordinaria, per le Bondi ha sta presentando una proposta di concordato.
Ricordiamo l'elenco:
Parmalat spa
Parmalat Finanziaria spa
Eurolat spa
Lactis spa
Geslat srl
Parmengineering srl
Contal srl
Dairies Holding International bv
Parmalat Capital Netherlands bv
Parmalat Finance Corporation bv
Parmalat Netherlands bv
Olex sa
Parmalat Soparfi sa
Eliair srl
Newco srl
Panna Elena C.P.C. srl
Centro Latte Centallo srl
Eurofood IFSC Limited
In conseguenza di tale provvedimento del Giudice Delegato non si terranno le udienze di verifica dello stato passivo. Questo semplifichera' il processo di formazione dello stato passivo. I creditori, pero', sono invitati a proseguire con sollecitudine nell'invio delle domande di insinuazione allo stato passivo seguendo le procedure descritte sul sito http://web.ltt.it/tribunale/home.htm in quanto l'accertamento dei crediti verrà effettuato ugualmente. Secondo quanto previsto dalla legge, il concordato sara' soggetto all'approvazione da parte dei creditori. Avranno diritto al voto i creditori iscritti in un elenco definitivo che, con la collaborazione del Commissario Straordinario, verra' formato dal Giudice Delegato. Ai fini di garantirsi l'esercizio del voto sul concordato, e comunque di essere riconosciuti come creditori in vista del riparto, gli interessati potranno:
1. Continuare ad inviare le istanze di insinuazione al passivo. Delle istanze pervenute si terra' conto ai fini della formazione dell'elenco provvisorio dei creditori preparato dal Commissario Straordinario. (Il tribunale raccomanda di voler seguire questa strada per facilitare le operazioni di cui al punto seguente);
2. Le istanze di insinuazione pervenute dopo che il Commissario Straordinario avra' chiuso l'elenco provvisorio ed entro il termine che verra' fissato dal Giudice Delegato verranno considerate dal Giudice Delegato come osservazioni sull'elenco dei creditori preparato dal Commissario Straordinario, sugli importi in esso indicati e sulle relative cause di prelazione. I creditori che riterranno di non presentare istanza di insinuazione al passivo potranno comunque presentare documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco provvisorio dei creditori preparato dal Commissario Straordinario, sugli importi in esso indicati e sulle relative cause di prelazione. Il Giudice Delegato utilizzera' tutte le osservazioni per integrare o modificare l'elenco dei creditori preparato dal Commissario Straordinario e formare l'elenco definitivo nominativo dei creditori. Le emissioni obbligazionarie, come tutti gli altri crediti noti alle societa' di cui all'elenco precedente, faranno comunque parte dell'elenco dei creditori anche per la quota per la quale non vi siano state insinuazioni nominative. In ogni caso si raccomanda agli obbligazionisti di presentare istanza di insinuazione al passivo in quanto l'espressione del voto sara' possibile per i soli soggetti elencati nominativamente nell'elenco dei creditori formato dal Giudice.
 
 
 
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