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E’ possibile far causa alla banca?
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Lettera 
12 ottobre 2003 0:00
 
Egr. dottor Pedone, ho vissuto a Napoli e nel febbraio 2000 mi sono trasferito a Roma. come gia' scritto al dottor xxxxxx che mi ha indirizzato a Lei. Faccio una premessa ed infine le pongo queste domande.
Oltre che possessore di bond argentini, nel mio portafoglio vi sono anche 60.000 dollari di obbligazioni al 10% del Banco Hipotecario argentino - scadenza 17/04/03.
Nel 1998 fui sollecitato a tale acquisto da un funzionario del Banco Ambrosiano Veneto, agenzia 557 di Napoli, oggi Banca Intesa, che mi li vendette dal portafoglio della stessa Banca. All'atto dell'acquisto non firmai ne' profilo di rischio ne' lettere di malleva e non sono mai venuto a conoscenza del codice ISIN del titolo. Le cedole erano pagate semestralmente, quindi 17 aprile e 17 ottobre. Esse sono state regolarmente onorate fino ad aprile 2002, poi incidentalmente, agli inizi del mese di ottobre, in una mia visita a Napoli, andando in Banca per altre cose, mi fu detto, che il Banco Hipotecario, non avrebbe pagato le cedole di quattro bond, tra cui il mio, in scadenza in quel mese, e successivamente, alla scadenza, non ha rimborsato il debito.
Da quel momento non ho avuto piu' notizie ne' ho mai ricevuto alcuna comunicazione di qualsiasi genere dalla Banca. La stampa solo una volta, nel descrivere la situazione economica argentina, parlo' delle difficolta' del Banco Hipotecario, derivanti non dalla sua situazione patrimoniale, in quanto per la sua struttura tutti i suoi crediti erano garantiti dalle ipoteche sui prestiti erogati, ma dalla mancanza di liquidita', per cui COSA DEVO FARE?
COME REGOLARMI PER IL RECUPERO DEL MIO CREDITO?
CI SONO GLI ESTREMI PER POTER CITARE IN GIUDIZIO BANCA INTESA?
Ringraziandola in anticipo per la cortesia che vorra' riservarmi, le invio i miei piu' cordiali saluti

Risposta:
Non conoscendo nel dettaglio il suo caso, possiamo fornirle informazioni generali su quando e' possibile far causa alla banca.
Le leggi attualmente in vigore dettano regole molto stringenti per gli intermediari finanziari a favore dei risparmiatori. Molto spesso, purtroppo, queste regole non sono conosciute e vige ancora l'idea che le banche abbiamo i migliori avvocati del mondo e che sia impossibile vincere in tribunale contro di loro.
Non e' piu' cosi'.
I criteri generali ai quali gli intermediari finanziari devono attenersi sono sanciti dall'art. 21 del d.lsg 58/98 il quale dice: Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
E' importante comprendere che queste disposizioni non sono mere indicazioni programmatiche, ma disposizioni vincolanti e stringenti. La CONSOB ha emanato un regolamento attuativo, avente forza di legge, che specifica nel dettaglio attraverso quali procedure questi principi devono essere applicati (maggiori dettagli: Operazioni finanziarie strampalate: cosa dice la legge?-http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=48955). Tra l'altro questo regolamento e' stato oggetto di una recente proposta di modifica (operativa, probabilmente, a partire dal 2004) che renderà ancora piu' stringenti questi principi.
Gia' da adesso, in parole semplici, la banca non puo' eseguire operazioni finanziarie che siano contrarie al profilo di rischio del cliente a meno che il cliente non abbia autorizzato espressamente a fare l'operazione pur avendo la banca indicato per iscritto che l'operazione e' inadeguata. Questa e' una garanzia molto forte per il cliente. La banca, inoltre, non puo' fare operazioni in conflitto di interesse con il cliente arrecando un danno economico, neppure se ha indicato per iscritto il fatto che l'operazione era in conflitto di interessi.
Una cosa molto importante da sapere e' che nella cause di risarcimento danni contro gli intermediari finanziari vige l'inversione dell'onere dalla prova. Spetta cioe' all'intermediario finanziario dimostrare di aver agito correttamente seguendo tutte le stringenti disposizioni previste dalla legge e non al cliente dimostrare che la banca non ha esercitato la necessaria diligenza e perizia.
Dal punto di vista legale, questo e' uno strumento molto forte nelle mani dei risparmiatori. Strumento del quale la maggioranza ignora l'esistenza.
In sintesi, ripetiamolo, e' possibile far causa alla banca in tutti quei casi nei quali la banca ha disposto operazioni contrarie al proprio profilo di rischio (quello che e' stato indicato nell'apposito documento o, in assenza di questo, che era desumibile dalle informazioni in possesso della banca) oppure in conflitto di interessi e che, per tale conflitto, hanno arrecato un danno economico che non si sarebbe verificato qualora l'operazione non fosse stata in conflitto di interessi.
Il fatto che la sua obbligazione sia stata venduta in contropartita diretta dimostra il conflitto di interessi, bisogna capire, pero' se questo conflitto e' quello che ha determinato un pregiudizio economico e questo e' piu' difficile da dimostrare.
 
 
 
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