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Posso far causa al promotore?
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Lettera 
24 novembre 2003 0:00
 
La domanda e': Posso fare causa al promotore finanziario che non mi ha avvertito del rischio?
Tre anni fa, proprio pochi giorni prima dello scoppio della famigerata "bolla speculativa di borsa" (marzo 2001), comperai quote di due fondi comuni tecnologici americani per un valore di Lire 29.000.000 (tutti i miei risparmi!). L'unica cosa che il promotore mi disse prima dell'acquisto fu che quello era un "buon affare" (!!). In realta', non poteva essere un buon affare un acquisto con il dollaro alle stelle e le quotazioni al record storico!! Ma io allora ero uno sprovveduto e non lo immaginavo.
Pochi giorni dopo l'acquisto, le quotazioni di borsa, e il valore delle mie quote, crollarono vertiginosamente e adesso il valore delle quote e' ridotto a circa 5.000.000 di lire. Sul contratto di vendita (che io ho firmato senza leggere) c'e' scritto che il promotore mi ha avvertito dei rischi prima dell'acquisto, il che e' falso perche' se mi avesse veramente avvertito non avrei comperato. Io parto dal presupposto che la grossa societa' proprietaria dei fondi sicuramente sapeva che di li' a poco le quotazioni sarebbero crollate: essa ha a disposizione analisti di prim'ordine.
Conclusione, adesso il valore delle mie quote si e' ridotto dell'80-90% per la disonesta' del promotore. Posso fargli causa con la speranza di vincere? Grazie e distinti saluti.

Risposta:
questa e' una delle domande frequenti alle quali abbiamo risposto nel documento pubblicato in prima pagina "Risposte alle domande frequenti" e che puo' trovare a questo indirizzo: clicca qui
Le leggi attualmente in vigore dettano regole molto stringenti per gli intermediari finanziari a favore dei risparmiatori. Molto spesso, purtroppo, queste regole non sono conosciute e vige ancora l'idea che le banche abbiamo i migliori avvocati del monto e che sia impossibile vincere in tribunale contro di loro.
Non e' piu' cosi'.
I criteri generali ai quali gli intermediari finanziari devono attenersi sono sanciti dall'art. 21 del d.lsg 58/98 il quale dice: Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

E' importante comprendere che queste disposizioni non sono mere indicazioni programmatiche, ma disposizioni vincolanti e stringenti. La CONSOB ha emanato un regolamento attuativo, avente forza di legge, che specifica nel dettaglio attraverso quali procedure questi principi devono essere applicati (maggiori dettagli: Operazioni finanziarie strampalate: cosa dice la legge?-clicca qui). Tra l'altro questo regolamento e' stato oggetto di una recente proposta di modifica (operativa, probabilmente, a partire dal 2004) che renderà ancora piu' stringenti questi principi.
Gia' da adesso, in parole semplici, la banca non puo' eseguire operazioni finanziarie che siano contrarie al profilo di rischio del cliente a meno che il cliente non abbia autorizzato espressamente a fare l'operazione pur avendo la banca indicato per iscritto che l'operazione e' inadeguata. Questa e' una garanzia molto forte per il cliente. La banca, inoltre, non puo' fare operazioni in conflitto di interesse con il cliente arrecando un danno economico, neppure se ha indicato per iscritto il fatto che l'operazione era in conflitto di interessi.
Una cosa molto importante da sapere e' che nella cause di risarcimento danni contro gli intermediari finanziari vige l'inversione dell'onere dalla prova. Spetta cioe' all'intermediario finanziario dimostrare di aver agito correttamente seguendo tutte le stringenti disposizioni previste dalla legge e non al cliente dimostrare che la banca non ha esercitato la necessaria diligenza e perizia.
Dal punto di vista legale, questo e' uno strumento molto forte nelle mani dei risparmiatori. Strumento del quale la maggioranza ignora l'esistenza.
In sintesi, ripetiamolo, e' possibile far causa alla banca in tutti quei casi nei quali la banca ha disposto operazioni contrarie al proprio profilo di rischio (quello che e' stato indicato nell'apposito documento o, in assenza di questo, che era desumibile dalle informazioni in possesso della banca) oppure in conflitto di interessi e che, per tale conflitto, hanno arrecato un danno economico che non si sarebbe verificato qualora l'operazione non fosse stata in conflitto di interessi.
 
 
 
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