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Posso far causa alla Banca?
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Lettera 
4 settembre 2003 0:00
 
Spett. Aduc, le sottopongo i due casi che purtroppo mi sono successi.
OBBLIGAZIONI ARGENTINA Negli anni in cui ero occupato con il lavoro, non avendo il tempo ne la capacita' di seguire gli investimenti, ero stato convinto dal promotore finanziario della banca SELLA di affidargli una parte dei miei risparmi. Scelta catastrofica. Solo successivamente sono riuscito con sacrifici e perdite a sistemare gli investimenti. Solo con le obbligazioni Argentina non mi e' stato possibile a causa del default. Il promotore mi faceva firmare in bianco gli ordini di acquisto e solo in un secondo tempo venivo a conoscenza dell' investimento. Nel richiedere la copia dell'ordine fotocopiata di queste obbligazioni.
Dopo l'avvenuto default, scopro con sorpresa che lo stesso era stato modificato con l'aggiunta di un timbro che al momento della firma non esisteva. La dicitura era la seg: DICHIARO CHE MI E' STATO SPIEGATO A SUFFICIENZA IL CONTENUTO DI RISCHIO E DI ALEATORIETA' DEL PRESENTE INVESTIMENTO E CHE HO LIBERAMENTE SCELTO DI ESEGUIRE L'OPERAZIONE. SI TRATTA DI TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO CHE COMPORTANO RISCHI DI OSCILLAZIONE DEL LORO VALORE.
Il timbro e' posizionato nel centro pagina e naturalmente non e' controfirmato da me per accettazione dal momento che non esisteva e che comunque mi sarei ben guardato di avallare. E' stato poi messo dalla banca per salvaguardarsi dai problemi sorti dopo il default. Ho scritto protestando alla direzione chiedendo l'annullamento dell'ordine, spiegando che avevano commesso un reato perseguibile penalmente, ma le risposte sono state tutte negative. Ho solo chiuso tutti i rapporti con loro. L'investimento e' di 25000 euro. Ritenete ci siano i presupposti per una azione civile per il ricupero del danno visto che il penale non e' piu' possibile per il tempo trascorso?
Obbl. CIRIO HOLDING LUX.
Anche in questo caso mi sono trovato in possesso di qs. obbl. non da me richieste. Infatti nel genn. 2001 mi recai alla B. P. MILANO aG. Novara Altra Banca con cui lavoro, per l'acquisto di 8000 euro obbl. BRITISH TELEKOM, obbligazioni scelte sul loro terminale e con ordine di acquisto regolarmente firmato. Dopo alcuni giorni vengo informato, ad acquisto gia' avvenuto e senza essere stato avvisato, che erano state acquistate le CIRIO perche' piu redditizie, tranquillizzandomi sulla loro bonta' e marchio, ma tralasciando tutto il lato negativo (rating, indebitamento ecc.) che un privato non puo' conoscere ed io in buona fede ho accettato quanto da loro detto. Scopro poi che queste obbl. erano per investitori istituzionali e non privati salvo quest'ultimi ne facciano richiesta. Non e' quindi il mio caso. I documenti inoltre parlano chiaro. Sul foglio di acquisto c'e' la correzione del funzionario a penna che barra le British e scrive Cirio senza alcuna mia firma o telefonata registrata che accetto qs. variazione. Ho protestato inutilmente con la loro direzione di Milano per annullare l'investimento.
Vorrei ora citarli civilmente per il ricupero del danno subito e gradirei conoscere anche in questo caso il vostro parere.
Ringraziandovi,gradite distinti saluti.

Risposta:
Se lei puo' provare le cose che ci ha scritto e' evidente che puo' far causa alla banca (eventualmente anche in sede penale). Il problema e' l'onere della prova. Se contesta il fatto che i moduli sono stati falsificati successivamente, questo deve provarlo lei.
Per poter dare una risposta realmente operativa, naturalmente, sarebbe necessario conoscere molto piu' nel dettaglio la sua vicenda. In linea generale, invece, le riportiamo per sua praticita' il testo della risposta alla domanda frequente "Quando posso denunciare la mia banca per avermi fatto fare un investimento disastroso?" pubblicata all'indirizzo: clicca qui Le leggi attualmente in vigore dettano regole molto stringenti per gli intermediari finanziari a favore dei risparmiatori. Molto spesso, purtroppo, queste regole non sono conosciute e vige ancora l'idea che le banche abbiamo i migliori avvocati del monto e che sia impossibile vincere in tribunale contro di loro.
Non e' piu' cosi'.
I criteri generali ai quali gli intermediari finanziari devono attenersi sono sanciti dall'art. 21 del d.lsg 58/98 il quale dice: Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

E' importante comprendere che queste disposizioni non sono mere indicazioni programmatiche, ma disposizioni vincolanti e stringenti. La CONSOB ha emanato un regolamento attuativo, avente forza di legge, che specifica nel dettaglio attraverso quali procedure questi principi devono essere applicati (maggiori dettagli: Operazioni finanziarie strampalate: cosa dice la legge?-clicca qui). Tra l'altro questo regolamento e' stato oggetto di una recente proposta di modifica (operativa, probabilmente, a partire dal 2004) che renderà ancora piu' stringenti questi principi.
Gia' da adesso, in parole semplice, la banca non puo' eseguire operazioni finanziarie che siano contrarie al profilo di rischio del cliente a meno che il cliente non abbia autorizzato espressamente a fare l'operazione pur avendo la banca indicato per iscritto che l'operazione e' inadeguata. Questa e' una garanzia molto forte per il cliente. La banca, inoltre, non puo' fare operazioni in conflitto di interesse con il cliente arrecando un danno economico, neppure se ha indicato per iscritto il fatto che l'operazione era in conflitto di interessi.
Una cosa molto importante da sapere e' che nella cause di risarcimento danni contro gli intermediari finanziari vige l'inversione dell'onere dalla prova. Spetta cioe' all'intermediario finanziario dimostrare di aver agito correttamente seguendo tutte le stringenti disposizioni previste dalla legge e non al cliente dimostrare che la banca non ha esercitato la necessaria diligenza e perizia.
Dal punto di vista legale, questo e' uno strumento molto forte nelle mani dei risparmiatori. Strumento del quale la maggioranza ignora l'esistenza.
In sintesi, ripetiamolo, e' possibile far causa alla banca in tutti quei casi nei quali la banca ha disposto operazioni contrarie al proprio profilo di rischio (quello che e' stato indicato nell'apposito documento o, in assenza di questo, che era desumibile dalle informazioni in possesso della banca) oppure in conflitto di interessi e che, per tale conflitto, hanno arrecato un danno economico che non si sarebbe verificato qualora l'operazione non fosse stata in conflitto di interessi.
 
 
 
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