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Strano pronunciamento dell'Ommbudsman Bancario su individuazione titoli
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Lettera 
23 settembre 2004 0:00
 
Buongiorno, dopo 8 mesi di attesa ricevo dall'ombudsman risposta in relazione ad un reclamo in cui evidenziavo come su un contratto di compravendita di obbligazioni acquistate presso una banca non fosse stato indicato ne il codice isin ne la denominazione esatta del titolo e dell'emittente. Nella risposta dell'ombudsman si afferma che il codice isin "ha la sola funzione di distinguere in modo sicuro le varie qualita' e le diverse emissioni in fase di negoziazione, onde la [sua] mancanza sull'ordine di acquisto non rileva al fine dell'esatta individuazione dei titoli. "Poiche' in alcune vostre risposte (Vedasi "Conflitti di interesse per le obbligazioni Parmalat" del 14 settembre 2004) a quesiti dove gli utenti lamentavano di aver scoperto che il titolo acquistato era diverso dal titolo che essi credevano di aver acquistato, voi avete sottolineato che la presenza del codice isin sul contratto risolveva ogni dubbio (a favore della banca venditrice) vorrei la vostra opinione sul fatto che, per l'ombudsman, la presenza o assenza di tale codice non sembra poi cosi' rilevante. Inoltre, qual'e' allora l'informazione che e' rilevante per l'esatta individuazione dei titoli, se non lo e' il codice isin: la denominazione del titolo dell'emittente? Nel caso in questione come in altri quesiti presenti sul vostro sito entrambi erano incompleti o mancanti, ma l'ombudsman non da rilevanza a tale fatto. Grazie per la risposta.
Alberto da Albenga

Risposta:
Non e' la prima volta che assistiamo a strani pronunciamenti dell'ombudsman bancario. Quella frase lascia molti dubbi, infatti: se si afferma che l'ISIN serve a "distinguere in modo sicuro" il titolo e sui documenti non ci sono altre indicazioni per distinguerli, come si puo' dire che e' inutile? Naturalmente bisogna conoscere con esattezza i fatti e l'interezza del pronunciamento emesso dall'ombudsman prima di poter valutare il da farsi. L'indicazione dell'isin non e' obbligatoria. Nell'ordine devono esserci pero' tutti gli elementi per riconoscere il titolo in modo univoco (ad esempio, nome, scadenza, tasso, ecc.). Riguardo i titoli Parmalat di diritto straniero, pero', dobbiamo segnalare che la stragrande maggioranza delle emissioni era garantita dalla societa' operativa italiana, e cio' indebolisce le tesi a favore del cliente.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta
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