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L'imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali
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Articolo di Marianna D'Alessandro
21 dicembre 2011 15:10
 
Nella sezione dedicata alle domande dei nostri lettori abbiamo riscontrato la presenza di diversi quesiti che riguardano l'imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali, novità introdotta con la recente manovra Monti.

L'art 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 riporta le recenti disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari.
Innanzi tutto vengono delineate le nuove metodologie di calcolo dell'imposta:

Le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. Per ogni esemplare sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso
  • 0,1% annuo nel 2012
  • 0,15% annuo dal 2013

Successivamente si specifica:

La comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

 


Dunque la legge fa un richiamo esplicito ai buoni fruttiferi postali per i quali impone l'applicazione dell'imposta di bollo al pari degli altri strumenti finanziari. A questo proposito si specifica che qualora sia previsto l'invio di una comunicazione annuale, l'imposta sarà prelevata annualmente, altrimenti sarà cumulata alla chiusura del rapporto.
Infine si legge:

L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20, e limitatamente all’anno 2012 nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000.
 


Per i buoni fruttiferi postali viene dunque stabilita un'eccezione con la definizione di una fascia esente dall'imposta. Rimane da capire se, quando si fa riferimento al valore complessivo di rimborso, andrà considerato ciascun singolo buono comprensivo di interessi o la somma del valore di rimborso di tutti buoni che abbiano la stessa intestazione. Ritengo più probabile quest'ultima ipotesi in quanto l'altra da luogo ad una facile possibilità di elusione della norma: basterebbe infatti sottoscrivere tanti buoni, tutti al disotto delle soglia prestabilita, per evitare l'imposta di bollo.
 
 
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