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Modifiche ai regolamenti dei fondi comuni: le proposte dell'Aduc
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Articolo 
5 luglio 2004 0:00
 
Segue il testo della lettera che abbiamo inviato alla Consob lo scorso 3 Luglio:

Spettabile
CONSOB
Divisione Intermediari
Ufficio Vigilanza SGR e OICR
Via della Posta n. 8/10
20123 Milano

Oggetto: Osservazioni sul "Documento di consultazione - Regolamento Consob n. 11971"

in primo luogo desideriamo esprimere il nostro apprezzamento per il metodo, pubblico e trasparente, che la Commissione ha adottato per l'iter di modifica del regolamento, fatto che consente a chiunque abbia interesse di proporre osservazioni sulle modifiche. Il giudizio complessivo non può che essere positivo; la maggior parte delle modifiche, infatti, si inserisce nel tentativo di imporre più trasparenza e correttezza nei rapporti con gli investitori.
Riteniamo, però, che potrebbero essere fatti ulteriori passi avanti senza per questo imporre agli intermediari inutili costi ed obblighi che si ripercuoterebbero, inevitabilmente, sui risparmiatori, sotto forma di maggiori oneri. Per questo ci permettiamo di proporre alcune modifiche.

PREMESSA
La trasparenza deve perseguire un duplice scopo:
- l'investitore possa effettuare scelte consapevoli;
- l'investitore possa controllare l'operato del gestore. E così disincentivare operazioni contrarie alla correttezza e agli interessi dei risparmiatori, nonchè all'integrità del mercato.
Per il primo punto: gli elementi informativi utili ai risparmiatori sono quelli concernenti i rischi, i costi e la natura del servizio di gestione proposto. La regolamentazione esistente ci sembra già sufficientemente ampia (sebbene perfettibile). La sua efficacia è limitata dal comportamento degli attori del mercato, e questo ovviamente non può essere riconducibile alla Consob.
Per il secondo punto riteniamo, al contrario, che si possa e si debba fare molto di più. Ad oggi, di fatto, gli investitori che affidano i propri soldi ad un gestore non hanno possibilità di fare (o far fare ad un professionista di loro fiducia) un controllo sulla correttezza dell'operato dello stesso gestore. Introdurre questa possibilità sarebbe utile per disincentivare i comportamenti scorretti. La Consob non può fare tutto da sola per un evidente limite nelle risorse, ma far si' che chi ha interesse a controllare l'operato dei gestori, salvaguardando al contempo le giuste prerogative degli stessi, può agevolare il compito stesso dell'Autorità.

PROPOSTE
1. Obbligo di pubblicazione dei prospetti informativi sui siti internet delle società di gestione del risparmio

La maggior parte delle società di gestione del risparmio pubblica i documenti sui fondi comuni d'investimento nel proprio sito. Si tratta di un elemento minimo di trasparenza che però non è adottato da tutte le società.
Il documento di consultazione in oggetto propone di imporre ai gestori di fondi chiusi immobiliari la pubblicazione sui siti Internet di alcune informazioni ritenute importanti. Inoltre è previsto per i fondi esteri armonizzati l'obbligo di mettere a disposizione i prospetti informativi nei propri siti Internet. Non vediamo perché non estendere tale obbligo a tutte le società di gestione del risparmio, in relazione a tutte le pubblicazioni che il regolamento 11971 prevede di mettere a disposizione di ogni investitore che ne faccia richiesta. Il costo per l'adempimento a tale obbligo sarebbe approssimabile a zero, e l'utilità per gli investitori sarebbe invece notevole. Suggeriamo, come minimo, di imporre a tutte le società di gestione del risparmio che distribuiscono OICR (di qualunque natura), di pubblicare sui lori siti Internet i prospetti informativi, i regolamenti e le relazioni periodiche del fondo.
2. Obbligo di pubblicare sul sito Internet, a cadenza mensile, informazioni di sintesi sulla gestione del fondo
I fondi comuni d'investimento di tipo aperto devono pubblicare sui loro siti Internet, a cadenza mensile, le seguenti informazioni di sintesi:
a) Asset allocation del fondo per mercati (ripartizione percentuale del patrimonio del fondo fra le principali categorie di valori mobiliari: azioni, obbligazioni, liquidità, ecc) riferito al primo giorno del mese precedente.
b) Asset allocation del fondo per valute (ripartizione percentuale del patrimonio del fondo fra le principali valute: Euro, Dollaro, Yen, ecc) riferito al primo giorno del mese precedente.
c) Indicazione della percentuale del patrimonio del fondo che esprime esattamente il benchmark di riferimento, quando esistente, al fine di valutare se la gestione è attiva o semi-passiva..
d) Indicazione dei principali dati di analisi quantitativa (alfa, volatilità, indice di sharpe, tracking error volatility)
3. Inserimento nel prospetto informativo di indicatori di rischio più efficaci (short fall-probability)
Inserire, nello schema della parte II del prospetto informativo, nella sezione "dati storici", vicino al grafico dell'andamento del fondo in rapporto al benchmark, una tabella che indichi la perdita massima percentuale prevedibile, con un intervallo di confidenza del 95%, nell'arco di: 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni. Questa tabella può rappresentare una informazione sul rischio del fondo molto più comprensibile rispetto a qualsiasi benchmark. Il gestore che lo desidera può aggiungere anche tabelle relative alle probabilità di raggiungere determinate soglie di rendimento atteso. Naturalmente sarà necessario aggiungere un paragrafo di spiegazioni, scritto in modo chiaro e semplice, in modo che i non addetti ai lavori possano comprendere il significato della tabella (es: il significato di "intervallo di confidenza").
4. Obbligo di fornire informazioni sulle commissioni di negoziazione
Il TER non include le commissioni di negoziazioni. Immaginiamo che questo sia dovuto al fatto che alcune società di gestione acquistano le azioni al c.d. "prezzo finito", inclusivo cioè delle commissioni di negoziazione. Il problema dei costi di negoziazione è molto significativo e rappresenta un notevole vulnus alla trasparenza dei fondi comuni d'investimento, la cui risoluzione, purtroppo, non spetta alla Consob. La Commissione, però, può contribuire a rendere più evidente il problema imponendo la pubblicazione, nel prospetto informativo, delle principali informazioni sui costi di negoziazione e, nello specifico:
- quali sono stati gli intermediari attraverso i quali il fondo ha negoziato i valori mobiliari negli ultimi tre anni, specificando il valore percentuale delle negoziazioni effettuate dal fondo attraverso il singolo intermediario, e quali sono gli eventuali rapporti di gruppo fra la società di gestione del risparmio e gli intermediari scelti;
- quali condizioni economiche prevedono i contratti di negoziazione suddetti (costi, fissi e/o percentuali per la negoziazione di azioni, obbligazioni, derivati, ecc).
5. Obbligo di indicare il nome del gestore e dei componenti del team di gestione
Un requisito di trasparenza minimo per gli OICR che dichiarano una gestione attiva, è quello di indicare con dovizia di particolari chi sono i gestori del patrimonio affidato al fondo. In Italia questo non accade. Le società di gestione chiedono di affidare i risparmi degli investitori alla cieca, fidandosi semplicemente del brand. Dovrebbe invece essere introdotto l'obbligo di pubblicare nel prospetto informativo i nomi, correlati da una breve biografica del gestore attuale e del suo team, nonché i nomi dei gestori che si sono succeduti alla gestione del fondo, con l'indicazione delle date nelle quali sono stati in carica. Così si potrà verificare se determinati risultati passati del fondo siano collegabili o meno al lavoro di un gestore non più in carica.
6. Obbligo di fornire informazioni ai sottoscrittori
Imporre alle società di gestione del risparmio di mettere a disposizione dei sottoscrittori dei fondi da essa gestiti, che ne facciano richiesta, entro 60 giorni e dietro il versamento di un eventuale rimborso spese da preventivare dettagliatamente, le seguenti informazioni (relative al periodo in cui il richiedente ha posseduto le quote del fondo oggetto di richiesta):
1) copia dei contratti stipulati dalla società di gestione che prevedono oneri a carico del fondo stesso;
2) copia della documentazione, in formato elettronico, attraverso la quale è possibile verificare il calcolo della quota del fondo;
3) l'elenco, in formato elettronico, di tutte le negoziazioni eseguite dal fondo con la specifica della data e l'ora in cui sono avvenute, il titolo, le quantità, il tipo di operazione (acquisto o vendita), l'intermediario, il mercato di riferimento e/o la controparte ed il costo di negoziazione.

Nella speranza di aver dato un contributo positivo alla modifica del regolamento in oggetto, porgiamo
Distinti Saluti
Alessandro Pedone
Responsabile Aduc per la Tutela del Risparmio
 
 
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