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Nuova tassazione rendite finanziarie
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Articolo di Marianna D'Alessandro
5 ottobre 2011 16:07
 
Come ormai noto a tutti la manovra finanziaria estiva ha introdotto importanti novità (per altro di gran lunga annunciate) sulla tassazione delle rendite finanziarie. Nello specifico si è stabilito l'armonizzazione dell'aliquota di prelievo fiscale al 20% per quasi tutti gli strumenti finanziari, con le dovute eccezioni che riguardano essenzialmente i titoli di stato italiano (e gli altri strumenti della white list) e la previdenza complementare. Ovviamente in entrambi i casi il mantenimento di un'aliquota più bassa ha la funzione di incentivare l'allocazione del risparmio in queste due forme di investimento: l'Italia non può permettersi di penalizzare la fonte di finanziamento del suo debito pubblico nè di eliminare gli incentivi che sono stati creati a favore del secondo e terzo pilastro della previdenza.

Prima della riforma erano tassati:
  • al 12,50%
-gli interessi sulle obbligazioni con scadenze superiori ai 18 mesi,
-gli interessi sui titoli di Stato
-i dividendi e le plusvalenze (cioè la differenza tra prezzo d'acquisto e di vendita) su azioni (salvo il caso di partecipazioni qualificate, cioè superiori al 2% del capitale sociale) e fondi di investimento quotati in Borsa;
  • al 27%
- gli interessi sui conti correnti e sui depositi
- gli interessi sulle obbligazioni con scadenze inferiori ai 18 mesi.

A partire dal 1 gennaio 2012 invece l'aliquota del 20% sarà applicata a tutti gli strumenti finanziari ad eccezione – come si diceva- dei titoli di stato italiani e delle obbligazioni degli stati inclusi nella white list (vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), dei titoli di risparmio per l'economia meridionale, delle forme di previdenza complementare, dei buoni fruttiferi postali.

Per i redditi da capitale derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011 si applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione e il 31 dicembre 2011 e l'aliquota del 20% per quelli maturati a partire dal 1 gennaio 2012.

Per i dividendi e i proventi ad essi assimilati la misura dell'aliquota al 20% si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.
L'incremento scatta, inoltre, per i capital gain realizzati dal 1° gennaio 2012 . Le minusvalenze realizzate fino al 2011 si dedurranno dalle future plusvalenze limitatamente al 62,5% (rapporto tra 12,5% e 20%) anziche? al 100%. Per la tassazione dei futuri capital gain al 20%, e? possibile utilizzare, in luogo del costo storico delle partecipazioni o dei titoli, il relativo valore alla data del 31/12/2011, attraverso il versamento di una imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi maturati fino al 31 dicembre 2011.

In molti sostengono che queste nuove disposizioni fiscali determineranno una fuga di risparmio dagli strumenti a lungo termine (azioni, obbligazioni corporate...) a favore di strumenti di liquidità (conti correnti, conti deposito). A mio avviso, senza considerare le eccezioni di cui già discusso all'inizio dell'articolo, si tratta di affermazioni fuorvianti. Fondamentalmente a partire dal 1 gennaio 2012 tutti gli strumenti saranno tassati con la stessa aliquota e questo permetterà semplicemente di fare valutazioni di rischio/rendimento senza dover pensare all'aspetto fiscale. Certo, chi attualmente ha un conto deposito avrà un alleggerimento e chi ha un'obbligazione corporate subirà un aggravio del carico fiscale; ma chi dovrà decidere tra i due prodotti a partire da gennaio 2012 dovrà fare solo valutazioni finanziare dato che l'impatto dell'onere tributario sarà lo stesso. Viceversa valutazioni di carattere fiscale e, quindi di opportunità, avranno sempre ragione di esistere se si confrontano gli strumenti che non hanno subito variazioni fiscali (buoni fruttiferi, titoli di stato) e strumenti soggetti alla nuova aliquota.

Sicuramente, in questo ambito c'è ancora molto da fare prima di poter parlare di uniformazione della tassazione sulle rendite: si pensi ad esempio al meccanismo di imposizione fiscale applicato agli Etf o ai titoli di stato legati all'inflazione, alle distorsioni generate a volte dalla differenziazione tra redditi da capitale e redditi diversi....La manovra è stata fatta in una contingenza che richiedeva tempestività, ma già che c'erano........

 
 
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