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Il nuovo bollo sul dossier titoli: siamo ancora nella confusione più totale
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Articolo di Alessandro Pedone
25 luglio 2011 16:40
 
AGGIORNAMENTO AL 4 AGOSTO 2011
L'Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 40/E del 4 Agosto 2011 che chiarisce molti dei punti indicati nell'articolo. 
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Tutti sappiamo che con l'ultima manovra finanziaria l'imposta di bollo è stata aumentata fino a diventare una sorta di patrimoniale. Dal 2013, poi, diventerà un vero e proprio salasso.
Quello che molti non sanno è che ad oggi – ad una manciata di giorni dalla prima applicazione con gli estratti conti di Luglio – ci sono ancora molti aspetti controversi circa l'interpretazione della norma. Tutti si attendono una circolare dell'Agenzia delle Entrate che chiarisca alcuni aspetti fondamentali relativa alla base di calcolo per determinare l'imposta da applicare.

Piccolo ripasso
Ricordiamo che la nuova imposta di bollo prevede 4 scaglioni in base, dice testualmente la legge, al “valore nominale o di rimborso” del dossier titoli detenuto. Per ciascuno dei 4 scaglioni è previsto un bollo fino al 2012 ed un aumento enorme (salvo il primo scaglione) a partire dal 2013. La seguente tabella riassume i valori della nuova imposta di bollo:

Valore “nominale o di rimborso” fino al 2012 dal 2013
fino a 50.000,00 € 34,20 € 34,20
Da € 50.000,01 ad € 149.999,99 € 70,00 € 230,00
Da € 150.000,00 ad € 499.999,99 € 240,00 € 780,00
Oltre € 500.000,00 € 680,00 € 1.100,00
 
I nodi da sciogliere
Come si può ben capire, diventa fondamentale sapere come si calcolano i valori dei dossier titoli per determinare se applicare l'uno o l'altro scaglione. La legge, in riferimento ad ogni scaglione, usa testualmente la seguente frase: “per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a” … e poi riporta il valore e la cifra. Nessun altro chiarimento è dato.
Molte domande s'impongono, ne citiamo solo le principali.
- Per gli strumenti dove il valore nominale differisce da quello di rimborso, quale valore si applica?
- Quando non è previsto un valore di rimborso e il valore nominale differisce sensibilmente dal valore di mercato, quale valore si applica?
- Cosa s'intende per “complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario”? Più dossier titoli presso lo stesso intermediario si cumulano?
Oggi esistono alcuni strumenti finanziari –come i fondi comuni d'investimento ed i buoni postali fruttiferi- per i quali non è necessario il dossier titoli ma che, per comodità, vengono ugualmente “appoggiati” sul dossier. La logica vorrebbe che questi titoli fossero esclusi, ma la norma, come si è visto, non fa nessun elenco dei titoli da considerare nel “complessivo valore”.
Considerato che l'estratto può avere diverse periodicità e che chiaramente durante il periodo di riferimento dell'estratto si possono effettuare molte movimentazioni, quale data viene utilizzata per fare la valorizzazione del dossier titoli?

Possibili interpretazione
Come abbiamo detto, ad oggi, non ci sono chiarimenti specifici da parte dell'Agenzia delle Entrate, ogni banca, quindi, applica la propria interpretazione.
Consigliamo a tutti coloro che dispongono di un dossier titoli che prevede l'invio dell'estratto alla fine del mese, di accertarsi presso la propria banca circa i criteri di calcolo.
Banca Fineco, ad esempio, specifica nel proprio sito che la “base di calcolo per determinare l’importo del bollo è il valore massimo raggiunto dal dossier nel periodo di riferimento, considerando i singoli strumenti finanziari che lo compongono”. Ci sembra un'interpretazione alquanto fantasiosa.
Premesso che l'italiano e la logica hanno ben poco a che spartire – purtroppo – con le leggi e che l'Agenzia delle Entrate potrà dare l'interpretazione che vuole (salvo poi gli esiti di eventuali contenziosi) proviamo ad azzardare qualche possibile interpretazione.
In primo luogo bisogna ricordare che la legge interviene modificando la previgente tariffa, ma tutto l'impianto dell'imposta di bollo rimane invariato. Prima della modifica della tariffa, se si possedevano due dossier titoli presso lo stesso intermediario si pagavano due imposte di bollo.
Ci sembrerebbe illogico che adesso si paghi un'unico bollo calcolato sulla somma del valore (comunque lo si calcoli) di tutti i dossier detenuti presso l'intermediario.
Non prendiamo neppure in considerazione l'interpretazione perversa (che letteralmente potrebbe pure essere ipotizzabile) secondo la quale per ogni estratto conto di ogni dossier titoli si applica l'imposta calcolata in base alla somma del valore di tutti i dossier.
Ancora più assurda sarebbe l'ipotesi per la quale si sommano i valori di tutti i dossier titoli detenuti da un soggetto presso tutti gli intermediari. Questa ipotesi, ventilata da qualcuno, richiederebbe l'istituzione di una specifica banca dati che raccolga le informazioni da tutti gli intermediari. Tendiamo ad escludere una simile follia che per altro non si giustificherebbe neppure con la lettera della legge.
L'interpretazione più ragionevole, quindi, ci sembra quella che vuole applicare per ciascun dossier titoli un'imposta calcolata sulla base del valore di quel dossier titoli.
Questa interpretazione è anche quella più sensata data la natura stessa dell'imposta di bollo che dovrebbe essere un'imposta connessa con il documento che viene “bollato”.
Per quanto concerne gli strumenti che non richiedono un dossier titoli, ad oggi se un investitore deteneva un dossier aperto contenente esclusivamente titoli per i quali non era richiesto un dossier, l'imposta di bollo non veniva applicata.
Ci sembrerebbe logico, quindi, che vengano esclusi questi titoli per il calcolo del valore.
Secondo questa interpretazione, quindi, i fondi comuni d'investimento non dovrebbero essere calcolati, né i buoni postali fruttiferi.
Per quanto concerne la determinazione del valore, la norma non parla minimamente di valore di mercato. Cita esclusivamente il valore nominale o di rimborso: due concetti ben definiti i quali possono essere anche molto diversi dal valore di mercato. Un'azione, ad esempio, non ha un valore di rimborso mentre ha un valore nominale pari alla quota di capitale sociale che rappresenta. Un'obbligazione zero coupon ha un valore nominale uguale al valore di rimborso, entrambi però sono diversi dal valore di mercato. Più lunga è la scadenza del titolo è più basso è il valore di mercato rispetto al suo valore di rimborso. Uno zero coupon a 30 anni, quindi, sconterà un'imposta di bollo molto più alta di una normale obbligazione.
Gli strumenti finanziari sono moltissimi. Se per la maggioranza dei casi, con un po' di buona volontà, si può trovare una interpretazione che si adatti alla “lettera” della legge, pur con qualche sgarbo alla logica, ci saranno sicuramente casi nei quali quali è difficile, se non impossibile, trovare sia un valore nominale che uno di rimborso. Almeno in questi casi, l'unica interpretazione accettabile non potrà che essere il valore di mercato dello strumento.
Rimane il problema della data di valutazione.
L'interpretazione data da Banca Fineco, il valore massimo che il dossier titoli ha avuto nel periodo di riferimento, ci appare veramente arbitraria e penalizzante per gli investitori. Temiamo che possa essere un “buon suggerimento” per l'Agenzia delle Entrate.
Concettualmente, per quel poco che vale, il bollo è un'imposta che si applica ad un atto. L'imposta dovrebbe scaturire dal documento sul quale si applica il bollo.
Un'interpretazione “naturale” dovrebbe veder l'imposta applicata sulla base della consistenza del deposito nel giorno in cui si produce l'estratto conto. Ogni concetto di valore massimo, minimo o medio ci sembrerebbe abbastanza arbitrario, ma se proprio di dovesse utilizzare un concetto che tenga conto del tempo, l'unico appena ragionevole dovrebbe essere il valore medio giornaliero della consistenza del deposito.

Possibili ottimizzazione fiscali
Come si può vedere, i punti per i quali urgono chiarimenti non sono pochi.
Quando tutti i dettagli saranno chiariti sarà utile iniziare a fare qualche conto affinché questo salasso (specialmente dopo il 2013) sia meno pesante possibile dividendo il dossier titoli su più depositi. Fino a 149.999 euro di valore del dossier titoli, non ha molto senso dividerlo.
Oltre questa soglia, potrebbe essere invece assai sensato.
Bisognerà informarsi bene sulle commissioni che la banca applica per la tenuta del deposito.
Ricordiamo, al riguardo, che se il deposito contiene esclusivamente titoli di stato italiani, la commissione massima che la banca può applicare, per legge, è pari a 10 euro a semestre. Quindi 20 euro all'anno.
Ipotizziamo un deposito che abbia un valore di 160.000 euro. Attualmente l'imposta di bollo è pari a 240 euro all'anno. Se si apre un dossier titolo, al di sotto di 50.000 euro, con soli titoli di stato, si spenderà – al massimo – 54,20 euro per il dossier titoli con i titoli di stato e 70 euro di bollo per il vecchio dossier titoli (in luogo dei 240) con un risparmio netto di 115,80 euro.
A partire dal 2013 – se tutto rimanesse uguale – il risparmio sarebbe di circa 500 euro!

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AGGIORNAMENTO DEL 4 AGOSTO 2011.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 4 Agosto 2011 chiarisce alcuni aspetti che riportiamo sinteticamente, rimandando poi ad un successivo articolo per approfondimenti. 

1. Sono cambiati i criteri di calcolo dell'imposta di bollo, non la normativa di riferimento, quindi per quanto concerne i titoli sui quali si paga o non si paga l'imposta (fondi comuni, BFP, ecc) nulla cambia.
2. Per determinare il valore del dossier titoli si deve tenere in considerazione il valore nominale.  Se non esiste il valore nominale, si tiene conto del valore di rimborso. Se neppure quest'ultimo esiste si considera il prezzo di acquisto.
3. Ai fini dell’individuazione dello scaglione dell’imposta da applicare, occorre tener conto dell’importo del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato.
4. Se un investitore ha due (o più) dossier presso lo stesso intermediario, sul primo dossier si calcola l'imposta tenendo conto del valore del primo dossier.  Sul secondo dossier, invece,  si calcola l'imposta tenendo conto del valore di entrambi. Sarà importante, quindi, non duplicare i rapporti sullo stesso intermediario, mentre - in alcuni casi - può essere vantaggioso dividere un dossier su due intermediari. 
 
 
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