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Buoni postali post D.M. del 13/06/1986
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Lettera 
2 novembre 2012 0:00
 
Dispongo di BFP ordinari emessi in varie annate, dal 1983 al 1989, ma vorrei per il momento prendere in esame solo quelli POST D.M. del 1986 tenendo presente di quanto enunciato dalla Cassazione con sentenza n. 13979 del 2007 ovvero: "La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate sui buoni postali offerti in sottoscrizione ai richiedenti deve essere risolta dando la prevalenza alle seconde. L’accordo negoziale ha ad oggetto il contenuto enunciato dai buoni, anche quando in precedenza, con decreto ministeriale, siano state modificate le relative condizioni."
Nello specifico dispongo di 3 tipologie di BFP (cerco di essere più chiaro):
1°) BFP sottoscritti POST D.M. del 1986 e sui quali non è stato apposto NESSUN timbro che ne modificasse il saggio d'interesse;
2°) BFP (sempre POST D.M.)di "vecchio stampo", ma con SOVRAPPOSTA timbratura che ne modifica il saggio d'interesse fino al 20° anno;
3°) BFP con timbro che ne modifica il saggio di interesse senza alcuna tabella sottostante e che specifica anche che dal 21° al 30° anno il tasso è pari al massimo raggiunto (riportato nella timbro dunque).
Adesso, eliminando i BFP del punto 3°, per i primi 2 casi posso avvalermi della sentenza della cassazione prima enunciata, ovvero farmi rimborsare i buoni del punto 1° in base a quanto contenuto nella tabella in tergo (ripeto che è sprovvista di timbratura quindi da sentenza vale quanto riportato in tergo???
I BFP al 2° punto riportano una timbratura che ne regola il saggio d'interesse SOLO fino al 20° anno quindi, come da sentenza, dal 21° al 30° anno fa fede quanto riportato sul buono che applica un interesse molto più alto di quello stabilito nel D.M. del 1986.
Francesco, da Saline Joniche (RC)

Risposta:
Il primo caso che ci sottopone è proprio quello sottoposto alla Cassazione, e quindi possiamo affermare con certezza che si applica lo stesso principio di quella sentenza.
Nel secondo caso, invece, vi è la presenza di una situazione particolare. Quei buoni ordinari, infatti, hanno durata ventennale e i restanti dieci anni sono quelli che precedono la prescrizione. Un tempo, appunto, anche tale periodo prevedeva la corresponsione di interessi ma si tratta di interessi distinti da quelli previsti fino al ventesimo anno (uguali infatti per tutte le serie). Non siamo quindi certi che si possa ottenere il pagamento degli interessi originari anche se manca la specifica del timbro.
 
 
 
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