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Come applicare l'art.28 n.4 del Regolamento Consob
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Lettera 
18 gennaio 2003 0:00
 
Vorrei sapere se si puo' applicare l'art 28 n° 4 del Regolamento CONSOB n° 11522 (scaricabile da www.consob.it) al titolare di quote di un fondo comune (nella fattispecie "Ducato Azionario Europa). E, nel caso, come ottenere un risarcimento. Grazie.

Risposta:
Sul sito abbiamo pubblicato un articolo che fa riferimento proprio regolamento e all'articolo che lei cita.
Il punto specifico a cui lei si riferisce dice testualmente (lo riportiamo a beneficio degli altri lettori): "Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore." Le parole centrali, per rispondere alla sua domanda, sono: "nell'ambito di una gestione".
Il servizio di gestione non riguarda i fondi comuni di investimento presi singolarmente.
Questa parte dell'articolo si applica alle gestioni patrimoniali in quote di fondi oppure alle gestioni patrimoniali mobiliari (cioe' in titoli e fondi).
Ducato Azionario Europa e' un fondo comune di investimento di diritto italiano.
Resta valido l'obbligo, da parte dell'istituto finanziario, di informarsi circa il profilo di rischio del cliente e tutti gli altri obblighi informativi previsti dell'articoli 26 e seguenti del regolamento 11522 CONSOB.
 
 
 
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