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Europension di Mediolanum: "riscatto e fiscalita'"
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Lettera 
14 novembre 2004 0:00
 
Gradirei un vostro parere in merito alla mia decisione di sospendere i versamenti sulla polizza Europension di Mediolanum. Ho sottoscritto la polizza nel '89 quando si chiamava Completa, e scade nel 2013. Ho sospeso i versamenti da quest'anno e intendo aspettare la scadenza per riscattarla. Vorrei sapere innanzitutto se e' preferibile, da un punto di vista di costi, riscattare anticipatamente o attendere la sua naturale scadenza. Inoltre, sapere quale sara' il trattamento fiscale a cui verra' assoggettato il disinvestimento sia in caso di riscatto che di trasformazione in una rendita. Vi ringrazio.
Paolo, da Conegliano

Risposta:
la sua decisione di sospendere i versamenti della polizza e' condivisibile considerando l'onerosita' di tale contratto. Infatti anche la detrazione fiscale di cui potrebbe usufruire versando anche in futuro viene completamente assorbita dalle varie componenti di costo (caricamenti, gestione fondi interni, diritti fissi, ter dei fondi comuni e sicav, etc..). Il riscatto poi e' un opzione da considerare in quanto il tempo residuo alla scadenza e' ancora molto e gran parte di questi costi continueranno a gravare sul capitale che rimane investito. La penalizzazione insita nel riscatto va valutata con un'esatta quantificazione dei costi che si risparmierebbero mediante un'allocazione alternativa piu' efficiente. Relativamente alla fiscalita', nel caso di riscatto il capitale e' soggetto a tassazione, a titolo di ritenuta definitiva; cio' implica che non sussistono obblighi di dichiarazione da parte del beneficiario. La ritenuta viene calcolata e trattenuta direttamente dall'impresa di assicurazione applicando l'aliquota del 12,50% alla differenza fra il capitale assicurato e l'ammontare dei premi pagati. Nel caso di un contratto con durata superiore a 10 anni si ha diritto ad una riduzione dell'imposta. Tale riduzione viene calcolata riducendo l'aliquota del 12,50% nella misura del 2% per ogni anno di durata del contratto eccedente i 10 anni (se ad esempio il contratto ha avuto una durata di 20 anni, l'aliquota da applicare è del 10%, cosi' ottenuta: 12,50%*(1-2%*(20-10))=10%). Nel caso in cui beneficiario del capitale sia un'impresa, la ritenuta del 12,50% e' applicata a titolo d'acconto ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549; nel caso invece di scadenza del contratto e trasformazione in rendita, quest'ultima è soggetta ad imposizione IRPEF limitatamente al 60% del suo ammontare e pertanto sul restante 40% del valore non viene pagata alcuna imposta. L'impresa di assicurazione, nel momento della liquidazione, opera una ritenuta a titolo d'acconto sulla rata di rendita erogata con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito di cui all'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Pertanto il beneficiario e' tenuto a dichiarare annualmente al fisco il 60% dell'importo percepito a titolo di rendita (che aumenta il reddito imponibile) e l'ammontare della ritenuta d'acconto già operata dall'impresa di assicurazione (che diminuisce il totale delle imposte da pagare).
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Ha risposto Gianluca Vitileo
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