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Modifica tassazione fondi di diritto italiano
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Lettera 
4 aprile 2013 11:48
 
In data 24.11.2006 sottoscrivevo presso la Banca Popolare Italiana 759,467 quote del valore di € 13,33 versando in unica soluzione il prezzo di € 10.125,98 più € 3,00 per diritto fisso.
In data 06.12.2012 sottoscrivevo presso la stessa banca la richiesta di rimborso quote.
In data 10/12/2012 mi veniva recapitata la conferma rimborso quote ove l'importo lordo disinvestito ammontava ad € 9.846,48.
Mi aspettavo di vedere accreditato l'importo di € 9.842,98 con una perdita dopo 6 anni di 283,00 €. Invece il rendiconto registrava proventi inesistenti per € 1.117,73 tassati con una ritenuta di € 223,55 che aggiunta alla perdita naturale del titolo mi vedeva perdere in totale € 506,55 oltre i diritti fissi.
A mia memoria, nel corso del periodo 24.11.2006 - 07-12-2012, non ho mai ricevuto riconoscimento di perdite neppure sotto forma di agevolazioni o compensazioni fiscali.
In riscontro alla mia lettera del 10 gennaio 2013 la banca mi rispondeva che "l'attuale norma prevede che il valore di carico delle Sue quote da confrontare con il valore di realizzo non sia quello di sottoscrizione, ma bensì quello rilevato alla data del 30 giugno 2011 che viene utilizzato come costo medio ponderato". Aggiungendo poi che "l'operazione di disinvestimento da Lei richiesta ha generato una plusvalenza di 1.117,73 € rispetto al valore di carico del 30 giugno 2011"
Nonostante la cortese risposta della Banca non riesco a comprendere come pur avendo avuto una perdita di 283,00 € a seguito del disinvestimento devo corrispondere altri 223,55 € di tasse per una plusvalenza mai realizzata.
Tengo, inoltre, a sottolineare che la banca non mi ha mai rilasciato alcuna certificazione fiscale delle minusvalenze come previsto dal decreto Milleproroghe e quindi nutro seri dubbi sul corretto operato di ARCA SGR.
Salvatore, da Pedara

Risposta:
L'operato della banca e della società di gestione è stato corretto.
Con decorrenza 1 luglio 2011, i fondi comuni di diritto italiano sono passati ad una modalità di tassazione operata al momento del riscatto delle quote, a differenza di quanto avveniva fino al giorno precedente, quando era applicata la tassazione "sul maturato" giorno dopo giorno. Di conseguenza, il 30 giugno 2011 si sono "chiusi i conti" con il vecchio metodo, ed il credito di imposta derivante dalla minus dal cliente fino a quel momento realizzata è stato inglobato nel valore della quota del fondo. Fondo che, in virtù della nuove disposizioni, acquisiva un prezzo di carico fiscale basato sul valore della quota al 30 giugno 2011. Se è vero che in seguito è stata addebitata l'imposta sul "guadagno" conseguito dal 30 giugno 2011 al momento dell'uscita dal fondo, è anche vero che nel valore della quota al 30 giugno 2011 era inglobato il credito di imposta che scaturiva dalla perdita in essere fino a quel momento. Non ha quindi pagato una tassa sulla perdita, e facendo i conti tra nuovo e vecchio regime si è visto riconoscere il credito di imposta dovuto alla perdita derivante dalla differenza tra il valore al 30 giugno 2011 ed il valore al momento della sottoscrizione.
 
 
 
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