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Mutui inpdap
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Lettera 
11 novembre 2009 0:00
 
Spett.le ADUC,
Vi contatto per chiederVi un consiglio. Mio padre ha acquistato nel settembre 2004 un appartamento adibito a prima casa contraendo un mutuo INPDAP. Essendo la stipula del contratto di compravendita e di quello mutuo anteriori agli interventi normativi immediatamente successivi (ottobre 2004 se non sbaglio) che hanno ammesso le agevolazioni relative all'imposta sostitutiva per l'acquisto della prima casa (0,25% anzicchè 2%) anche nel caso di mutui erogati da enti previdenziali, detta agevolazione non è stata applicata. Comunque abbiamo a suo tempo presentato una istanza di rimborso e successivamente impugnato il rigetto adducendo l'illegittimità delle norme richiamate per disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 della costituzione. Ora, considerato che nel 2008 la stessa agenzia entrate ha emanato una risoluzione (68/E) con cui ha ammesso l'applicabilità delle predette agevolazioni ai mutui erogati dagli enti previdenziali per l'estinzione di mutui precedenti, mi chiedo e Vi chiedo se ciò possa rappresentare una circostanza a favore della tesi da noi sostenuta, visto che anche nella situazione presa in esame dall'agenzia delle entrate il presupposto fondamentale per la concessione dei benefici (l'acquisto della prima casa) si è in realtà verificato anteriormente alla norma che ha operato l'estensione dell'agevolazione. Del resto la medesima ratio accomuna a mio avviso le due situazioni. Eventualmente potete indicarmi delle sentenze a favore?
RingraziandoVi per l'attenzione che vorrete accordarmi vi invio cordiali saluti.
Alessandro, da Zaccanopoli

Risposta:
le norme non sono quasi mai retroattive.
 
 
 
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