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Obbligo di comunicazione per perdite superiori al 30%
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Lettera 
26 novembre 2004 0:00
 
Avendo acquistato un fondo che ha perduto il 31%. Alla quotazione attuale, esiste una legge Consob che obbliga il gestore a informare il possessore del fondo dell'accaduto in maniera formale? Grazie.

Risposta:
l'obbligo di comunicare perdite superiori al 30% non vige per i fondi comuni di investimento, bensi' per le gestioni individuali, cosi' come disposto dal seguente Art. 28, comma 4, del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, concernente la disciplina degli intermediari (adottato dalla Consob con delibera n.11522 del 1° luglio 1998 e successivamente modificato con delibere n.11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002): 4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.
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Ha risposto Luca Tonel
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