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Parmalat: il profilo di rischio con la crocetta "sparita" e la class action
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Lettera 
30 ottobre 2004 0:00
 
Desidero porre due quesiti relativamente all'acquisto delle obbligazioni in oggetto richiamate e precisamente. QUESITO N. 1:
In data 12-02-04 ho provveduto a trasmettere alla Banca il reclamo Parmalat, predisposto dall'Adiconsun. La Banca ha risposto al suddetto reclamo con nota in data 10-05-04 nel cui 3° capoverso si evince una sorta di indifferenza dell'Istituto in questione nei confronti degli eventi che hanno penalizzato i propri clienti. L'analisi del contenuto di tale capoverso mi ha altresi' fornita l'opportunita' di verificare le condizioni da me sottoscritte nel 1998, nel contratto relativo al servizio di negoziazione, nel quale, secondo quanto indicato nella risposta di cui sopra, io avrei fatta l'opzione di non fornire indicazioni circa la mia propensione al rischio e quindi, in tale contesto, recita la richiamata risposta, la Banca si limita ad eseguire l'ordine del cliente astenendosi da valutazioni. Dalla suddetta verifica ho riscontrato di non aver fatta l'opzione citata dalla Banca in quanto avrei dovuto inserire una crocetta nell'apposita casella. La copia chimica del mio contratto, oltre a non contenere l'opzione richiamata dalla Banca, non e' corredata nemmeno della data di sottoscrizione. Preciso al riguardo che l'allegato n. 1, previsto nel suddetto schema di contatto di negoziazione, non mi e' stato a suo tempo sottoposto all'attenzione per l'eventuale inserimento dei dai identificativi dei miei obiettivi di investimento e della mia propensione al rischio. (In una nuova posizione bancaria, recentemente sottoscritta dalla scrivente, il dipendente mi ha invece fatta fare l'opzione di cui sopra richiedendomi contestualmente la compilazione dell'allegato informativo). Nel mettere in evidenza le irregolarita' sopra evidenziate il dipendente dell'Istituto, a cui mi sono rivolta, mi ha precisato che probabilmente nella copia contrattuale della dipendenza forse la crocetta era stata inserita. Se questo fosse verificabile attraverso l'accesso agli atti di cui alla L. 241/ 90 presumo che si potrebbero far valere nei confronti della Banca anche responsabilita' di altro tipo perche' le copie contrattuali devono corrispondere e, tra l'altro, io sono in possesso, fin dal 1998, anche della copia della dipendenza stessa perche' forse allora ne chiesi una fotocopia. Alla luce di quanto sopra ho predisposta, di mia iniziativa, una lettera in data 15-09-04, mettendo soprattutto in evidenza le omissioni formali della Banca con riferimento a quanto segnalato dalla stessa circa la mia scelta (mai effettuata) di non fornire indicazioni relativamente alla mia propensione al rischio. La Banca mi ha risposto l'11-10-04 precisando che il proprio comportamento e' pienamente coerente con la normativa in materia del servizio di negoziazione. Vorrei verificare se le irregolarita' formali riscontrate possono inficiare il contratto a suo tempo sottoscritto e se si possono ravvisare i presupposti per agire contro la Banca e con quali modalita'.
Preciso altresi' di aver fatta la scelta di delegare il servizio legale della Banca per l'insinuazione nel passivo Parmalat (sperando che cio' non precluda iniziative di altro tipo) perche' all'epoca avevo altre priorita' che non mi permettevano di approfondire la questione. QUESITO N. 2:
Qualora l'azione legale collettiva denominata Class Action, promossa negli U. S. A, dovesse avere una definizione favorevole quali possibilita' ci sono per gli investitori italiani che non hanno partecipato all'adesione entro il 15 febbraio di ottenere il risarcimento e con quali procedure individuali o collettive, fermo restando l'acquistato dei titoli in questione nel periodo indicato nel sole 24 ore del 20-10-04?
Raffaella, da Ferrara

Risposta:
quanto al primo quesito, la questione e' piuttosto articolata. L'eventuale violazione degli obblighi informativi dell'intermediario potrebbe portare ad un risarcimento danni, qualora si tali danni siano derivanti da questa violazione. Non vi e' un automatismo fra violazione e risarcimento del danno causato in ragione delle note vicende della Parmalat. Fra l'altro il tempo trascorso dal momento dell'acquisto e' superiore ai 5 anni, questo limita anche la tipologia di azioni che si possono porre in essere a causa delle prescrizioni. Il fatto di aver fatto l'insinuazione al passivo collettiva, invece, non ha alcuna implicazione giuridica. Quanto alla seconda domanda. Il fatto di non aver partecipato alla prima fase (cioe' aver dato la propria disponibilita' ad essere rappresentanti della classe) non preclude nessun possibilita' in relazione alla Class Action. Tutti coloro che rientrano nella definizione di classe hanno gli stessi identici diritti (sia coloro che hanno partecipato alla prima fase che tutti gli altri). Il problema e' che il Class-Period non include coloro che hanno acquistato i titoli nel 1998. Quindi se il suo ordine e' stato impartito nel 1998 non puo' rientrare nella Class Action.
 
 
 
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