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Il promotore si mette a piangere e chiede 10 giorni per "sistemare le cose"...
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Lettera 
2 novembre 2004 0:00
 
Circa una settimana fa ho avvisato il mio promotore finanziario che avevo bisogno di denaro per spese impreviste per cui ero intenzionato a disinvestire, quando e' venuto a casa mia per le pratiche la sorpresa non si e' fatta attendere: tra le lacrime ha ammesso che a causa di circostanze negative e di suoi errori, praticamente il capitale disponibile risultava essere di un terzo inferiore al quello investito. Da sottolineare che in tanti anni di collaborazione non ho mai avuto niente da ridire, anzi in varie occasioni gli investimenti hanno dato buoni frutti. Ora, lui mi ha detto di attendere una decina di giorni durante i quali dovrebbe risolvere le cose, cosa dovrei fare, denunciarlo oppure aspettare gli eventi? Da sottolineare che non molto tempo fa, vista la situazione finanziaria generale, gli avevo detto che se le cose non stavano andando bene, di disinvestire il capitale. Aspetto notizie in merito. Grazie Cesarino, da Mira

Risposta:
non vediamo come il promotore possa risolvere le cose nel giro di 10 giorni. Pur non conoscendo i termini della questione, e' impossibile che un qualsiasi investimento possa avere un rendimento di quasi il 50% in
cosi' poco tempo. Le uniche soluzioni per "risolvere le cose" non sono affatto legali. Non conosciamo esattamente le cose e quindi non possiamo darle consigli circa un'eventuale denuncia. Tenga presente pero' che l'atteggiamento del promotore e' alquanto sospetto. Sappia che l'intermediario finanziario risponde in solido dell'operato del promotore. Le regole di comportamento ai quali i promotori finanziari sono tenuti sono stabilite dagli artt. 95 e 96 del Regolamento Consob 11522 e sono le seguenti:
"Art. 95 (Regole generali di comportamento)
1. I promotori devono comportarsi con iligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative,
regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.
2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, e all'articolo 79, comma 4, del presente libro, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.
Art. 96 (Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori)
1. Al momento del primo contatto, il promotore:
a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 8.
2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.
3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.
4. Nella promozione e collocamento a distanza:
a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;
b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.
5. Il promotore verifica l'identità dell'investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni.
Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.
6. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
7. Il promotore non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento."
Se desidera ci puo' inviare una descrizione dettagliata della situazione e provvederemo a suggerirle la strategia giuridica piu' efficace per il suo caso.
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Hanno risposto Alessandro Pedone e Luca Tonel
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