Mi è stata rigettata la richiesta del rimborso in oggetto da una compagnia assicurativa perché sostiene che la data dell'estinzione sia antecedente al 19/12/2012, data di entrata in vigore della legge 221/2012 che disciplina all'articolo 22 l'argomento.
Al comma 15-septies, leggo solo che la legge si applica anche ai contratti commercializzati prima dell'entrata in vigore della legge ma non fa riferimento a nessun vincolo relativo alla data dell'estinzione.
Risposta:La risposta della compagnia è corretta.
Per i contratti estinti prima dell'entrata in vigore della legge attuale, però, vi sono numerosissimi pronunciamenti anche di Cassazione che sanciscono il diritto al rimborso della quota-parte di premio non goduta.
Se la compagnia dovesse proseguire a negarlo, può rivolgersi alla banca e poi eventualmente all'Arbitro bancario:
http://sosonline.aduc.it/scheda/arbitro+bancario+finanziario_16598.php
Supportiamo in tal senso molti clienti che hanno in passato estinto in anticipo mutui ipotecari e finanziamenti, poiché la prescrizione del diritto è decennale.
Ricordi che ha diritto anche al rimborso della quota-parte delle spese di finanziamento sostenute all'inizio ma relative all'intera durata del prestito.