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Tassazione Forex
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Lettera 
16 dicembre 2010 0:00
 
Ho bisogno di un chiarimento in merito alla nuova legge sulla tassazione delle plusvalenze del mercato spot forex (risoluzione normativa 67 del 6 luglio 2010):
Se ho capito bene con la nuova legge sono tassate indistintamente tutte le plusvalenze ed anche le minusvalenze?
In altre parole se faccio un'operazione perdendo 50 Euro, oltre alla perdita devo pagare altri 6 Euro che sono pari al 12.5% della minusvalenza ottenuta?
Antonio, da Montoro Superiore (AV)

Risposta:
Con la Risoluzione del 06/07/2010 n. 67, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito che riguarda la tassazione delle operazioni "rolling spot"
L’operatività sul mercato Forex prevede il regolamento delle operazioni mediante dei margini, quindi non vi è mai consegna fisica della valuta. Le operazioni non chiuse durante nel corso della giornata, in molti casi vengono chiuse e contestualmente riaperte con valuta il giorno successivo. Questo meccanismo, definito "rolling", fa sì che a fine giornata il depositante non detenga mai una giacenza di valuta.
La disciplina fiscale applicabile a queste operazioni è indicata dall’articolo 67, comma 1, lettera c-quinques, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che considera soggette a tassazione le plusvalenze realizzate mediante rapporti aventi contenuto finanziario attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto come è appunto l'andamento del cambio della valuta.
Pertanto, la plusvalenza realizzata alla fine della giornata, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi del contribuente (quadro RT – sezione II) e in tale sede deve essere applicata l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento del suo ammontare.
Le minusvalenze conseguite, invece, non sono deducibili, in quanto le operazioni in questione rientrano nell'ambito dei redditi di capitale, e ciò costituisce un handicap non da poco.
Questo pronunciamento sancisce la fine dell'operatività "rolling", soprattutto a causa dell'impossibilità di dedurre le minusvalenze dalle plusvalenze, e spinge l'utilizzo di depositi che prevedono la effettiva giacenza della valuta sul deposito, in modo da rientrare nella fattispecie dell’articolo 67, comma 1-ter, che prevede la loro tassazione nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata. Resta anche in questo caso la limitazione del mancato riconoscimento delle minusvalenze.
Per poter sfruttare la deducibilità delle minusvalenze, invece, ci si deve orientare verso strumenti finanziari quali i futures ed i cfd's.
Rispondendo alla sua domanda, quindi, le plus sono tassate ma non è possibile portare le minus a compensazione.
 
 
 
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